Sentenza Corte di Cassazione 3 agosto 2022, n. 30582
Rifiuti - Definizioni - Intermediario ex articolo 183, comma 1, lettera l) del Dlgs 152/2006 - Ricomprensione anche del soggetto che si limita a mettere in contatto il detentore dei rifiuti, il trasportatore e il gestore del sito finale (intermediario senza detenzione) - Legittimità - Sussistenza - Oneri in capo all'intermediario - Vigilanza e controllo sul possesso delle autorizzazioni/qualifiche da parte del soggetto deputato allo smaltimento - Sussistenza - Reati di traffico illecito di rifiuti e discarica abusiva (articoli 452-quaterdecies del Codice penale e 256, comma 3 del Dlgs 152/2006) - Responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti (articoli 178 e 188 del Dlgs 152/2006) - Sussistenza
L'intermediario che mette in contatto chi produce rifiuti e chi li smaltisce ha un onere di vigilanza/controllo in merito al possesso delle autorizzazioni/qualifiche da parte del soggetto deputato allo smaltimento.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 30582/2022 chiamata a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento per i reati di traffico illecito di rifiuti (452-quaterdercies del Codice penale) e discarica abusiva (articolo 256 del Dlgs 152/2006). Nella specie gli imputati venivano condannati dai giudici di merito perché, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate avevano gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati. Rifiuti che, dopo lo stoccaggio presso un sito milanese, venivano trasferiti presso alcune discariche abusive. Avverso tali decisioni uno degli imputati, in particolare, presentava ricorso lamentando di esercitare la sola attività del "procacciatore", mettendo in contatto le parti coinvolte nella gestione dei rifiuti, senza dunque potersi ritenere gravato degli obblighi di vigilanza e di intervento sulle attività riguardanti lo smaltimento.
La Corte, viceversa, ricorda la definizione "ampia" di intermediario di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l) del Dlgs/2006, comprensiva anche dell'attività di colui che non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti (intermediario senza detenzione), ma che si limita a porre in contatto il detentore, il trasportatore e il gestore del sito finale. Anche su tale soggetto grava dunque la responsabilità, condivisa con gli altri attori del ciclo di gestione dei rifiuti, in merito al corretto smaltimento degli stessi. Ne discende, precisa la Corte, che in capo all'intermediario vige un onere di vigilanza e controllo sul possesso da parte dei soggetti tenuti allo smaltimento delle dovute autorizzazioni e qualifiche. (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 3 agosto 2022, n. 30582
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