Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2022/1371/Ue

Monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra - Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento 2018/2066/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 5 agosto 2022, n. 2022/1371/Ue

(Guue 8 agosto 2022 n. L 206)

Regolamento che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovena, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione  contengono all'articolo 38, paragrafo 6, un errore che altera il significato della disposizione o una formulazione che può dare adito a fraintendimento, per quanto concerne il periodo indicato e ciò a cui esso si riferisce.

(2) Le versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovena, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, presentato il 9 febbraio 2022,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 è sostituito dal seguente: "6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui a tale paragrafo per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022