Comunicazione Commissione Ue 30 dicembre 2021
Comunicazione della Commissione che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021
Commissione europea
Comunicazione 30 dicembre 2021
(Guue 30 dicembre 2021 n. C 528)
La comunicazione della Commissione del 21 settembre 2020 – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 – è così integrata:
1. al punto 15, numero 15, è inserita la cifra "80" al posto dell'indicazione "[...]" e sono aggiunti due commi, di modo che l'attuale formulazione di tale definizione si legge come segue:
"(15) per "parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica" si intende l'80 % del consumo effettivo di energia elettrica, determinato mediante decisione della Commissione insieme ai parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica. Tale parametro corrisponde allo sforzo medio di riduzione imposto dall'applicazione dei parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica (parametro di riferimento del consumo di energia elettrica/consumo medio di energia elettrica) ed è applicato a tutti i prodotti oggetto di settori ammissibili, ma per i quali non è definito un parametro di riferimento specifico per l'efficienza del consumo di energia elettrica.
Il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica è ridotto (a partire dall'anno t= 2022) dell'1,09 % su base annua, secondo la formula stabilita nell'allegato II, alla voce "Parametri di riferimento dell'efficienza energetica aggiornati per taluni prodotti di cui all'allegato I.";
2. al punto 28, lettera b), la descrizione del fattore Ct utilizzato nella formula è integrata, di modo che l'attuale formulazione del punto si legge come segue:
"(b) Se i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato II non sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l'importo massimo dell'aiuto erogabile a un impianto per i costi sostenuti nell'anno t è uguale a:
Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt
dove Ai è l'intensità dell'aiuto, espressa in forma frazionaria (es. 0,75), Ct è il fattore applicabile di emissione di CO2 o il fattore di emissione di CO2 basato sul mercato (tCO2/MWh) (nell'anno t), Pt-1 è il prezzo a termine delle quote Ue nell'anno t-1 (EUR/tCO2), EF è il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica, definito al punto 15, numero 15 e AEC è il consumo effettivo di energia elettrica (in MWh) nell'anno t.";
3. nella tabella dell'allegato I, la descrizione del settore corrispondente al Codice NACE 20.16.40.15 è completata/integrata, di modo che l'attuale formulazione di tale descrizione si legge come segue:
"Polietilenglicoli e altri polieteralcoli, in forme primarie";
4. è inserito il seguente allegato II:
"Allegato II
Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica e tassi annui di riduzione per i prodotti di cui all'allegato I
— Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per i prodotti di cui all'allegato I con intercambiabilità combustibile/energia elettrica
Prodotti per i quali l'intercambiabilità combustibile/energia elettrica è stata stabilita nell'allegato I, sezione 2, del regolamento delegato (Ue) 2019/331.
L'allegato I del regolamento delegato (Ue) 2019/331 ha stabilito la sostituibilità tra combustibile ed energia elettrica relativamente ad alcuni prodotti. Per tali prodotti non è opportuno fissare un parametro di riferimento sulla base del numero di MWh/t di prodotto. È invece più utile scegliere come punto di partenza le curve delle emissioni dei gas a effetto serra specifiche derivate per le emissioni dirette. Per tali prodotti, i parametri di riferimento di prodotto sono stati determinati sulla base della somma delle emissioni dirette (causate dal consumo di energia e dai processi industriali), nonché delle emissioni indirette derivanti dall'uso della parte intercambiabile dell'energia elettrica.
In tali casi il fattore "E" nella formula per il calcolo dell'aiuto massimo di cui al punto 28, lettera a), dei presenti orientamenti deve essere sostituito dal seguente termine che trasforma un parametro di riferimento di prodotto ai sensi del regolamento delegato (Ue) 2019/331 in un parametro di riferimento dell'efficienza del consumo di energia elettrica sulla base di un fattore europeo medio di emissione di CO2 pari a 0,376 tCO2/MWh:
parametro di riferimento di prodotto esistente di cui alla sezione 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 (in tCO2/t) × le quote di emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento (%)/0,376 (tCO2/MWh).
Il valore dei parametri di riferimento dell'efficienza energetica per i prodotti con intercambiabilità combustibile/energia elettrica da applicare nel periodo 2021-2025 figura nel regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.
— Parametri di riferimento dell'efficienza energetica per i prodotti di cui all'allegato I non elencati nella tabella 1 del presente allegato
Il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica, quale definito al punto 15, numero 15, dei presenti orientamenti, è applicabile a tutti i prodotti ammissibili di cui all'allegato I per i quali non è definito un parametro di riferimento specifico per l'efficienza del consumo di energia elettrica.
— Parametri di riferimento dell'efficienza energetica aggiornati per taluni prodotti di cui all'allegato I
La tabella 1 contiene un elenco di valori dei parametri di riferimento che dovrebbero essere utilizzati come punto di partenza per determinare il parametro di riferimento dell'efficienza energetica per un determinato anno, tenendo conto del tasso annuo di riduzione corrispondente.
Tale tasso annuo di riduzione indica di quanto saranno automaticamente ridotti i parametri di riferimento ogni anno. Salvo indicazione contraria nella tabella 1, tutti i parametri di riferimento dell'efficienza energetica (compreso il "parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica") sono ridotti (a partire dall'anno t = 2022) dell'1,09 % su base annua, secondo la formula seguente:
parametro di efficienza energetica applicabile nel (anno t) = valore del parametro di riferimento nel 2021 * (1 + tasso annuo di riduzione) ^ (anno t – 2021).
Tabella
Parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica per taluni prodotti di cui all'allegato I
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5) nella tabella dell'allegato III, sono inseriti dati numerici nella terza colonna, di modo che l'attuale formulazione di tale allegato si legge come segue:
"Allegato III
Fattori di emissione di CO2 massimi per regione nelle diverse zone geografiche (tCO2/MWh)
|
Zone |
|
Fattore applicabile di emissione di CO2 |
|
Area geografica adriatica |
Croazia, Slovenia |
0,69 |
|
Area geografica iberica |
Spagna, Portogallo |
0,53 |
|
Area geografica baltica |
Lituania, Lettonia, Estonia |
0,75 |
|
Europa centro-occidentale |
Austria, Germania, Lussemburgo |
0,72 |
|
Area geografica nordica |
Svezia, Finlandia |
0,58 |
|
Repubblica ceca e Slovacchia |
Cechia, Slovacchia |
0,85 |
|
Belgio |
|
0,36 |
|
Bulgaria |
|
0,98 |
|
Danimarca |
|
0,52 |
|
Irlanda |
|
0,49 |
|
Grecia |
|
0,73 |
|
Francia |
|
0,44 |
|
Italia |
|
0,46 |
|
Cipro |
|
0,70 |
|
Ungheria |
|
0,58 |
|
Malta |
|
0,40 |
|
Paesi Bassi |
|
0,45 |
|
Polonia |
|
0,81 |
|
Romania |
|
0,96" |
