Sentenza Consiglio di Stato 26 agosto 2020, n. 5237
Acque - Servizio idrico integrato - Gestione unitaria - Obbligatorietà - Articolo 147, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Gestione autonoma del servizio - Condizioni - Articolo 147, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 - Efficienza del servizio - Necessità - Sussistenza
Poiché la gestione autonoma del servizio idrico integrato è una eccezione alla regola del servizio unitario, il Comune che se ne vuole avvalere deve provare l'efficienza del servizio.
Il Consiglio di Stato (sentenza 26 agosto 2020, n. 5237) ha confermato il giudizio del Tar che aveva respinto le doglianze di un Comune bresciano che si era visto negare la prosecuzione in forma autonoma del servizio idrico integrato. L'Ufficio d'ambito aveva infatti rilevato carenze nell'efficienza del servizio sotto diversi profili: mancanza di idonei strumenti di misurazione della quantità di dispersione della risorsa idrica, insufficienza della copertura fognaria e costi del servizio.
I Giudici amministrativi hanno ricordato che ai sensi dell'articolo 147 del Dlgs 152/2006 la gestione in forma unitaria del servizio idrico è una regola e la gestione autonoma è una eccezione che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, visto che una più ampia interpretazione comporterebbe l'effetto di vanificare il principio dell'unicità di gestione per Ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa. Quindi il parametro dell'efficienza è condizione indispensabile da rispettare per fruire della deroga alla gestione unitaria, un parametro che il Comune nel caso di specie non rispettava. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 26 agosto 2020, n. 5237
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