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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 22 agosto 2022, n. 31361

Rifiuti - Gestione, trasporto e stoccaggio non autorizzato - Reato - Articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Osservanza dei progetti di bonifica dell'area quale condizione di non punibilità della condotta - Articolo 257, comma 4, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Insussistenza

La condizione di non punibilità prevista dal Dlgs 152/2006 per favorire l'osservanza dei progetti di bonifica non si applica alle contravvenzioni per gestione, trasporto e stoccaggio non autorizzato di rifiuti.
Il chiaro dettato dell’articolo 257, comma 4, Dlgs 152/2006, ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza 31361/2022, è quello di escludere che la condizione di non punibilità prevista da tale norma, secondo la quale "l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1", possa applicarsi alle fattispecie di gestione, trasporto e stoccaggio non autorizzato di cui al precedente articolo 256.
Il Legislatore, argomenta la Suprema Corte, ha infatti deciso di limitare l'applicazione della condizione di non punibilità ai soli reati nei quali l'evento inquinamento concorre ad integrare la fattispecie. Tale scelta di favor per la bonifica risponde a canoni di logica e razionalità, secondo il Giudice, "giustificandosi con l'esigenza di garantire l'efficacia dell’intervento di ripristino nei più gravi casi in cui si renda necessaria l'adozione di uno specifico piano di bonifica". (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 22 agosto 2022, n. 31361