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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 novembre 2018, n. 52133

Rifiuti - Fanghi delle fosse settiche - Attività di autospurgo - Assenza di condotta diretta con il corpo ricettore - Natura di rifiuti ex articolo 74, comma 1, lettera ff) e articolo 185, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Trasporto - Stoccaggio presso la sede aziendale -  Termine massimo di 48 ore per stazionamento/sosta dei veicoli – Articolo 193, comma 12, Dlgs 152/2006 – Applicabilità – Violazione – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza - Regime di deroga per i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie – Articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 – Non applicabilità

La Corte di Cassazione esclude che gli autospurghisti di pozzi neri, fosse imhoff o bagni mobili possano essere considerati "produttori" autorizzati a raggruppare i fanghi delle fosse settiche presso la sede aziendale.

Secondo la Suprema Corte (sentenza 52133/2018), infatti, il regime ad hoc per i rifiuti provenienti dalle "attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia", stabilito dall'articolo 230 del Dlgs 152/2006, può essere applicato esclusivamente ai soggetti "i quali rendono mobili, palabili ed asportabili per il trasporto un materiale che è sedimentato nella rete fognaria" (Eer 200306).

 

Ben diversa è la situazione dello spurghista il quale, invece, si limita a svuotare - senza alcuna attività di "pulizia" – delle vasche o dei contenitori – e non delle reti fognarie – dai liquami nelle stesse contenuti (Eer 200304). Tale soggetto, quindi, si limita a raccogliere un rifiuto preesistente prodotto da un soggetto terzo (insieme dei condomini; titolare del ristorante; ecc.).

 

Essendo allo stesso tempo inapplicabile la disciplina in materia di acque (considerata l'assenza di "condotta diretta" tra refluo e corpo ricettore), la Suprema Corte ha così confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Firenze al titolare di un autospurgo sorpreso a stoccare fanghi delle fosse settiche presso la sede aziendale, in violazione delle condizioni previste per lo stazionamento/sosta dei veicoli.

Corte di Cassazione

Sentenza 20 novembre 2018, n. 52133