Sentenza Consiglio di Stato 16 agosto 2022, n. 7140
Appalti - Rifiuti - Beni in polietilene - Fornitura di tubi in polietilene - Introduzione di requisiti di esecuzione del contratto per esigenze ambientali ex articolo 100, Dlgs 50/2016 - Legittimità - Sussistenza - Requisito di esecuzione del contratto - Obbligo del possesso dell'iscrizione al Consorzio per il riciclo dei beni in polietilene ex articolo 234, comma 1, Dlgs 152/2006 o a sistemi alternativi - Legittimità - Sussistenza - Esenzione dall'iscrizione per le tubazioni in polietilene destinate all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque considerati "beni durevoli" - Esclusione - Esenzione eliminata dall'articolo 2, comma 30-septies, Dlgs 4/2008 - Sussistenza
Costituisce un legittimo requisito di esecuzione dell'appalto per la fornitura di tubi il polietilene l'obbligo di iscrizione al Consorzio per il riciclo istituito ex Dlgs 152/2006 o ad un sistema alternativo.
A chiarirlo il Consiglio di Stato nella sentenza 16 agosto 2022, n. 7140 che ha rigettato le doglianze di una impresa in Piemonte alla quale una stazione appaltante aveva revocato l'aggiudicazione dell'appalto per la "Fornitura di tubazioni in PE". L'appaltante chiedeva ai fini della sottoscrizione del contratto post aggiudicazione e come previsto dalla lex specialis di gara, la produzione della documentazione che comprovava l'iscrizione della società al Consorzio per il riciclo dei beni in polietilene ex articolo 234, Dlgs 152/2006 o a un sistema alternativo. Non avendo fornito possedendo tale iscrizione, l'aggiudicazione veniva revocata con conseguente aggiudicazione all'impresa seconda classificata.
Per i Giudici da un lato la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100, Dlgs 50/2016 può richiedere ai partecipanti alla gara, inserendoli nel bando o nel capitolato d'oneri, requisiti particolari per l'esecuzione del contratto finalizzati a conseguire determinati obiettivi sociali e ambientali. Dall'altro la società ricorrente in questione in quanto "produttore" di beni in polietilene è soggetta alla "responsabilità estesa del produttore" e quindi obbligata a iscriversi al Consorzio di riciclo istituito dall'articolo 234, comma 1, Dlgs 152/2006 o ad un sistema alternativo riconosciuto dal Ministero dell'ambiente (ora Mite). E l'obbligo vale anche per il produttore di tubazioni "durevoli". Infatti l'esenzione per "le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque", in quanto considerati beni durevoli, è stata eliminata dall'articolo 2, comma 30-septies, lettera b), del Dlgs 4/2008. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 16 agosto 2022, n. 7140
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