Sentenza Tar Lazio 21 luglio 2021, n. 8755
Appalti - Rifiuti - Affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/riciclo di rifiuti speciali non pericolosi - Offerta tecnica incompleta per omessa dichiarazione di impegno sulla disponibilità alla fornitura del materiale (cassoni e sensori) per la durata dell'appalto - Esclusa la sanatoria ex articolo 83, comma 9 del Dlgs 50/2016 - Legittimità - Sussistenza
Il concorrente di una gara d'appalto per la gestione di rifiuti non può integrare fuori termine l'offerta tecnica incompleta, in particolare per omessa dichiarazione sulla disponibilità a fornire cassoni e sensori.
Con sentenza 21 luglio 2021, n. 8755 il Tar Lazio, sezione terza, si è pronunciato sulla possibilità di integrare l'offerta tecnica incompleta successivamente al termine finale previsto dal bando di gara. Nella specie, il ricorrente, concorrente di una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/riciclo di rifiuti speciali non pericolosi in ambito nazionale, si vedeva negata l'aggiudicazione per l'assenza della dichiarazione di impegno sulla disponibilità a fornire in comodato d'uso l'attrezzatura richiesta per tutta la durata dell'appalto (nella specie cassoni e sensori).
Il Tar respinge il ricorso ricordando che l'articolo 83, comma 9 del Dlgs 50/2016 è chiaro nell'escludere la sanatoria dell'offerta tecnica incompleta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o refusi. Ciò è tanto più evidente nel caso di specie, là dove la documentazione richiesta costituisce previa garanzia sulla disponibilità del materiale fino allo scadere del contratto eventualmente stipulato all'esito della gara. (IM)
Tar Lazio
Sentenza 21 luglio 2021, n. 8755
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