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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 6 luglio 2022, n. 21335

Rifiuti - Tassa rifiuti (Tari ex articolo 1, comma 642, legge 147/2013) - Applicazione - Condizioni - Istituzione e attivazione del servizio rifiuti da parte del Comune - Sussistenza - Servizio di gestione della raccolta rifiuti effettuato direttamente dal contribuente attraverso soggetto privato - Diritto alla riduzione del tributo ex articolo 4, Dpr 507/1933 - Sussistenza - Onere probatorio del diritto alla riduzione del tributo a carico del contribuente - Sussistenza

La tassa rifiuti è sempre dovuta al Comune, ma in misura ridotta se l'impresa ha provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti (affidandosi a soggetto privato).
A ricordarlo la Corte di Cassazione nella ordinanza 6 luglio 2022, n. 21335 che ha confermato la statuizione della Commissione tributaria regionale della Campania la quale aveva riconosciuto la riduzione della tassa rifiuti a una impresa in quanto nella zona il servizio rifiuti istituito dal Comune veniva svolto nelle vie di collegamento ad un interporto ma non all'interno dell'area privata dell'interporto stesso, dove i rifiuti non venivano raccolti dal Comune ma da società private. La Cassazione ha da un lato ribadito che l'istituzione e l'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente giustifica la corresponsione del tributo il cui scopo è quello di consentire al Comune di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti.
Dall'altro però ha ritenuto giustificata la riduzione dell'importo del tributo, nell'aliquota del 40% dell'importo totale, operata dal Giudice tributario e contestata dal Comune perché se l'impresa contribuente ha provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti (affidandosi a soggetto privato), il tributo è dovuto in misura ridotta ai sensi dell'articolo 59, comma 4, Dlgs 507/1993 (e articolo 1, comma 657, legge 147/2013). (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 6 luglio 2022, n. 21335