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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 13 settembre 2022, n. 860

Ippc/Aia - Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per il trattamento di di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi (N.d.R.: articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006) - Inosservanza delle prescrizioni dell'Aia e sanzioni ex articolo 29-decies, Dlgs 152/2006 - Diffida, sospensione dell'attività, revoca dell'autorizzazione - Obbligo di gradualità nella comminazione delle sanzioni - Esclusione - Discrezionalità dell'Amministrazione nella scelta della sanzione più appropriata - Sussistenza

Nell'irrogazione delle sanzioni per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) per impianto trattamento rifiuti, l'Amministrazione può applicare quella più appropriata senza obbligo di gradualità.
Così si è espresso il Tar Lombardia nella sentenza 13 settembre 2022, n. 860 che ha confermato la legittimità della revoca dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-decies, Dlgs 152/2006 per un impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi perché in seguito ad alcuni controlli erano emerse violazioni dell'autorizzazione rilasciata.
Di fronte alle doglianze dell'impresa ricorrente i Giudici hanno sottolineato come se è vero che l'articolo 29-decies, Dlgs 152/2006 prevede una serie di sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale che vanno dalla diffida, alla sospensione dell'attività fino alla revoca, la norma non obbliga all'applicazione graduale delle sanzioni dovendo partire necessariamente dalle meno gravi e poi applicare quelle più gravi solamente in caso di reiterazione della violazione. La scelta della sanzione più appropriata in relazione alla violazione commessa è lasciata alla discrezionalità della Provincia, che può anche disporre quella più grave, come accaduto nel caso di specie, anche senza avere prima diffidato l'autore dell'illecito. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 13 settembre 2022, n. 860