Sentenza Corte di Cassazione 11 aprile 2016, n. 14741
Autorizzazione integrata ambientale - Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione - Illecito penale - Esclusione - Dlgs 46/2014 - Articolo 29-quattuordecies - Intervenuta depenalizzazione
Per effetto della nuova disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale vigente dal 2014, il gestore di un impianto autorizzato che non rispetta le prescrizioni dell'Aia è punito solo con sanzione amministrativa pecuniaria.
Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 11 aprile 2016, n. 14741. Il Dlgs 46/2014 che ha recepito la direttiva 2010/75/Ue in materia di autorizzazione integrata ambientale modificando il Dlgs 152/2006 ha rivisto il sistema sanzionatorio prevedendo all'articolo 29-quattuordecies la sanzione amministrativa pecuniaria (salvo il fatto non costituisca reato) a carico del soggetto che pur essendo provvisto di autorizzazione integrata ambientale (Aia) non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità.
La Corte pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza di merito poiché il fatto, prima punito con l'ammenda, ora per effetto delle nuove regole non è più previsto dalla legge come reato ma viene punito con mera sanzione amministrativa pecuniaria.
Corte di Cassazione
Sentenza 11 aprile 2016, n. 14741
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