Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite 15 settembre 2022, n. 27174
Rifiuti non pericolosi - Trasferimento transfrontaliero per operazioni di recupero - Convezione di Basilea del 22 marzo 1989 (N.d.R.: articolo 1, regolamento Ue 1013/2006/Ce) - Istanza di spedizione transnazionale da parte dell'Italia (Stato di esportazione) - Autorizzazione alla spedizione da parte dello Stato di destinazione dei rifiuti (Stato di importazione) - Successiva dichiarazione di "illiceità" del trasferimento da parte dello Stato di importazione per incompetenza dell'Autorità che aveva autorizzato la spedizione – Obbligo di rimpatrio dei rifiuti da parte dello Stato esportatore ex articolo 9 della Convenzione di Basilea (N.d.R.: articolo 24, regolamento Ue 1013/2006/Ce) - Legittimità - Sussistenza – Atti della Regione che riferiscono le determinazioni dello Stato di importazione – Mera consequenzialità rispetto all'atto "iure imperii" emanato dallo Stato di importazione – Sussistenza – Impugnazione presso il Giudice amministrativo – Non fondatezza – Ricorso per la mancata applicazione del regolamento delle controversie previsto dalla Convenzione – Manifestazione di esercizio del potere politico – Situazione di interesse protetto – Inconfigurabilità
N.d.R.: la presente sentenza conferma la sentenza del Consiglio di Stato 26 luglio 2021, n. 5543.
Corte di Cassazione
Ordinanza 15 settembre 2022, n. 27174
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