Sentenza Consiglio di Stato 26 luglio 2021, n. 5543
Rifiuti - Rifiuti non pericolosi - Trasferimento transfrontaliero per operazioni di recupero - Convezione di Basilea del 22 marzo 1989 (N.d.R.: articolo 1, regolamento Ue 1013/2006/Ce) - Istanza di spedizione transnazionale da parte dell'Italia (Stato di esportazione) - Autorizzazione alla spedizione da parte dello Stato di destinazione dei rifiuti (Stato di importazione) - Successiva dichiarazione di "illiceità" del trasferimento da parte dello Stato di importazione per incompetenza dell'Autorità che aveva autorizzato la spedizione - Obbligo di rimpatrio dei rifiuti da parte dello Stato esportatore ex articolo 9 della Convenzione di Basilea (N.d.R.: articolo 24, regolamento Ue 1013/2006/Ce) - Legittimità - Sussistenza - Facoltà di esperire un arbitrato internazionale tra Stato di importazione ed esportazione in caso di disputa ex articolo 20 della Convenzione di Basilea 22 marzo 1989 - Legittimità - Sussistenza - Facoltà per la società produttrice dei rifiuti di esperire eventuali azioni giudiziarie avverso la decisione di rimpatrio dei rifiuti - Esperibilità dell'azione nello Stato di appartenenza delle Autorità che hanno adottato l'ordine di rimpatrio (Stato di importazione) - Legittimità - Sussistenza - Difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato di esportazione - Legittimità - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15 settembre 2022, n. 27174.
Consiglio di Stato
Sentenza 26 luglio 2021, n. 5543
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