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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 novembre 2020, n. 32737

Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Articolo 454-quaterdecies Codice penale - Configurabilità - Esportazione di rifiuti tessili- Obbligo di notifica ed autorizzazione preventiva - Articolo 3, regolamento 1013/2006/Ce - Condizioni - Rifiuti tessili frammisti ad altri rifiuti, anche in piccole quantità, soggetti a obbligo di notifica e autorizzazione - Sussistenza - Mancata autorizzazione - Conseguenze - Spedizione illecita di rifiuti - Articolo 2, regolamento 1013/2006/Ce - Sussistenza

L'esportazione di rifiuti tessili frammisti ad altri rifiuti soggetti a notifica ex regolamento 1013/2006/Ce sull'esportazione di rifiuti, diventa anch'essa soggetta a notifica e autorizzazione.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 24 novembre 2020, n. 32737, confermando il sequestro in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti (454-quaterdecies Codice penale) di un quantitativo di rifiuti destinati all'estero e dichiarato come “rifiuti tessili non pericolosi”, ma risultato contenente anche un elevato quantitativo di scarpe, borse e giocattoli (rifiuti non tessili soggetti a notifica).
Se i rifiuti tessili, ai sensi del regolamento 1013/2006/Ce sull'esportazione di rifiuti, sono esenti dalla procedura di notifica e autorizzazione preventiva alla spedizione per il recupero, non è così per le altre tipologie di rifiuti rinvenuti nel caso di specie. In questo caso, indipendentemente dal fatto che i rifiuti fossero in prevalenza rifiuti tessili, essi erano tenuti insieme anche con rifiuti non tessili, come scarpe, borse e giocattoli e pertanto, non essendo opportunamente separati da essi e rimossi prima della spedizione, l'esportazione dei rifiuti tessili ricadeva negli obblighi di notifica, mancando i quali la spedizione di rifiuti è da ritenersi illecita. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 24 novembre 2020, n. 32737