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Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 27 settembre 2022, n. 12232

Autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Modifica di impianto consistente nell'utilizzo di Css-combustibile individuato ex Dm 22/2013 – Richiesta di mero aggiornamento dell'Aia – Articolo 29-nonies, comma 1, Dlgs 152/2006 e articolo 35, comma 3, Dl 77/2021 – Condizioni – Invariabilità della capacità produttiva e rispetto delle condizioni per il coincenerimento dei rifiuti stabilite dal Titolo III-bis, Parte IV, Dlgs 152/2006 – Esistenza di dubbi ragionevoli sulla compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all'aggiornamento dell'Aia – Richiesta della P.a. di presentare una nuova istanza di Aia con attivazione del procedimento di modifica sostanziale ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 – Legittimità – Sussistenza – Perentorietà del termine stabilito dal Dl 77/2021 entro il quale la P.a. deve esprimersi circa la qualifica del progetto come "modifica sostanziale" – Insussistenza

Se non vi è certezza sulla sussistenza delle condizioni ex Dl 77/2021 per il mero aggiornamento dell'Aia, la P.a. è legittimata ad ordinare la presentazione di una nuova istanza autorizzativa.
Ad affermarlo è il Tar di Roma (sentenza 12232/2022) che ha così respinto il ricorso presentato contro i provvedimenti con i quali la Regione Lazio, su parere delle Arpa competenti, ha detto no alla richiesta di modifica non sostanziale – aggiornamento – dell'Aia di una cementeria, disponendo al contempo l'apertura del procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione ambientale rilasciata in favore della società ricorrente alcuni anni prima.
Il Giudice, in presenza di alcuni "dubbi" circa la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 35, comma 3 del Dl "semplificazioni" 77/2021 – legate alla invariabilità della capacità produttiva dell'impianto e al rispetto dei limiti di emissione per il coincenerimento dei rifiuti – ha così deciso di escludere l'applicabilità della disposizione in questione che consente in via “eccezionale” ai soggetti non autorizzati al trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l'utilizzazione di Css-combustibile in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell'Aia usufruendo di una tempistica procedimentale accelerata.
Le pur apprezzabili esigente di "economia circolare" poste alla base della semplificazione, argomenta il Giudice di primo grado laziale, non possono in alcun caso giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell'Aia, permanendo in campo all'amministrazione un'ampia discrezionalità tecnica riguardo alle valutazioni di operatività della disciplina. (AG)

Tar Lazio

Sentenza 27 settembre 2022, n. 12232