Sentenza Tar Piemonte 20 settembre 2022, n. 737
Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale (N.d.R.: articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006) - Comunicazione da parte del gestore di una modifica ad impianto autorizzato con Aia ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 - Procedimento - Mancata comunicazione dell'Amministrazione entro il termine di 60 giorni - Effetti - Formazione del silenzio-assenso - Esclusione - Contrasto col principio generale di esclusione della formazione del silenzio-assenso nei procedimenti ambientali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, legge 241/1990 - Sussistenza - Preavviso di rigetto della domanda ex articolo 10-bis, legge 241/1990 - Osservazioni presentate dal proponente - Effetti sospensivi del procedimento - Sussistenza - Obbligo della P.a. di concludere il procedimento - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 27 ottobre 2023, n. 9285.
La possibilità che operi il meccanismo del silenzio-assenso nel caso di modifiche di un impianto assoggettato ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) va esclusa.
A sottolinearlo il Tar Piemonte nella sentenza 20 settembre 2022, n. 737 in merito alla comunicazione ex articolo 29-nonies, comma 1, fatta dal gestore di un impianto soggetto ad Aia di modifica inerente l'inserimento del codice Eer 19 03 05 "rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04" tra quelli conferibili nell'impianto di discarica. Secondo il gestore, decorsi i 60 giorni previsti dalla norma per la risposta dell'Amministrazione, scattava il silenzio-assenso sulla modifica, ritenuta dal gestore non sostanziale.
Una ricostruzione bocciata dai Giudici piemontesi. In primo luogo il meccanismo del silenzio-assenso è escluso per i procedimenti "ambientali" giusta il principio generale di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990. In secondo luogo l'articolo 29-nonies, comma 1, Dlgs 152/2006 stabilisce che il gestore comunica le modifiche progettate per l'impianto e l'Amministrazione, se ritiene che esse siano sostanziali, lo comunica entro 60 giorni al gestore affinché si attivi per una domanda di Aia. Decorso il termine il gestore può procedere alle modifiche. Tale assunto concede la facoltà al gestore di fare le modifiche comunicate ma non contiene né una perentorietà del termine (l'Amministrazione può intervenire anche dopo i 60 giorni) né suggerisce che decorso tale termine si intenda rilasciata una autorizzazione. (FP)
Tar Piemonte
Sentenza 20 settembre 2022, n. 737
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