Sentenza Consiglio di Stato 27 ottobre 2023, n. 9285
Ippc/Aia - Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Discarica di rifiuti (N.d.R. articolo 2, Dlgs 36/2003) - Modifica non sostanziale dell'impianto per l'abbancamento di rifiuti con Codice Eer 19 03 05 ("rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04") - Comunicazione da parte del gestore all'Autorità competente ai sensi dell'articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 - Realizzazione della modifica dopo il decorso del termine di 60 giorni senza che l'Amministrazione inibisca l'intervento - Sussistenza - Formazione del silenzio-assenso - Esclusione ai sensi dell'articolo 20, legge 241/1990 che non applica la disciplina ai provvedimenti ambientali - Sussistenza - Possibilità per l'Amministrazione di intervenire successivamente al decorso del termine dei 60 giorni per indicare la modifica proposta come "sostanziale" e chiedere l'attivazione di un nuovo procedimento di Aia - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza conferma la sentenza Tar Piemonte 20 settembre 2022, n. 737.
Il fatto che decorso il termine dalla comunicazione alla P.a. il gestore possa effettuare la modifica non sostanziale di un impianto soggetto ad Aia, non significa che si sia formato un silenzio-assenso sull'intervento.
Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 27 ottobre 2023, n. 9285 in relazione alla comunicazione di una modifica chiesta dal gestore di una discarica autorizzata con autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex Dlgs 152/2006 e ritenuta dallo stesso "non sostanziale" e relativa all'abbancamento di rifiuti con Codice Eer 19 03 05 ("rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04"). La Provincia era intervenuta per inibire l'intervento ritenendo la modifica "sostanziale" e quindi bisognosa di una nuova autorizzazione integrata ambientale.
Confermando la sentenza Tar Piemonte 737/2022, i Giudici hanno affermato che l'articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 prevede che a fronte della comunicazione del gestore dell'impianto la Provincia abbia 60 giorni per bloccare la realizzazione dell'intervento, il quale può senz'altro essere iniziato decorso tale termine. Ma è altrettanto vero, ricorda il Consiglio di Stato, che tale termine non è perentorio e soprattutto il suo decorso non forma una sorta di "silenzio-assenso" (vietato per i procedimenti "ambientali" dall'articolo 20, legge 241/1990), ma solo la facoltà per il gestore di procedere alle modifiche comunicate, potendo l'Amministrazione intervenire anche successivamente per bloccare la modifica qualora la ritenga, con motivazione esente da illogicità, "sostanziale" e quindi bisognosa di essere autorizzata. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 27 ottobre 2023, n. 9285
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