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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 marzo 2024, n. 10236

Ippc/Aia - Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Discarica di rifiuti (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 36/2003) - Violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio ex articolo 29-quattuordecies, comma 3, del Dlgs 152/2006 - Rilevanza penale - Condizioni - Prescrizioni attinenti alla gestione dei rifiuti - Sussistenza - Prescrizione dell'obbligo di mantenere in efficienza il sistema di captazione ed estrazione del biogas generato dal naturale smaltimento in discarica dei rifiuti - Attinenza con la complessiva gestione dei rifiuti - Sussistenza - Rilevanza penale della violazione - Sussistenza

Il gestore di un impianto che non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) attinenti alla "gestione dei rifiuti" incorre in un illecito penale e non amministrativo.
Ad affermarlo la Corte di Cassazione nella sentenza 12 marzo 2023, n. 10236. Sebbene non rispettare le prescrizioni dell'Amministrazione inserite nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata costituisca un illecito amministrativo, se tale inosservanza riguarda la complessiva gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 3, del Dlgs 152/2006, la violazione ha natura penale. Pertanto il gestore che non osserva tali prescrizioni commette un reato.
In questo caso le violazioni contestate al gestore di una discarica riguardavano le prescrizioni relative all'obbligo di mantenimento in efficienza del sistema di captazione ed estrazione del biogas generato dal naturale smaltimento in discarica dei rifiuti inerti, e l'obbligo del suo recupero energetico o termodistruzione in idonea camera di combustione.
Si tratta, rileva la Suprema Corte, di "prescrizioni concernenti la complessiva gestione dei rifiuti", qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti in discarica per cui la loro violazione è penalmente rilevante. Infatti per "gestione dei rifiuti", conclude la Cassazione, si intende, come afferma l'articolo 183, lettera n), Dlgs 152/2006, anche lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 12 marzo 2024, n. 10236