Sentenza Corte di Cassazione 18 ottobre 2022, n. 39150
Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Impianto di trattamento rifiuti - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione - Obbligo di utilizzo delle migliori tecniche disponibili (best available technique - Bat) approvate dalla Commissione europea - Sussistenza - Assenza di Bat settoriali al momento del rilascio dell'autorizzazione - Utilizzo nelle more di altri pertinenti documenti della Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-bis, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà - Sussistenza
In caso di assenza delle migliori tecniche disponibili (best available technique - Bat) "settoriali", chi rilascia l'autorizzazione integrata ambientale rifiuti ex Dlgs 152/2006 deve "usare" gli utili documenti pertinenti.
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione (sentenza 18 ottobre, n. 39150) riguarda l'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 di un impianto di trattamento rifiuti nel Lazio considerata illegittima in quanto non allineata alle migliori tecniche disponibili ("Bat") con conseguente emissione di un decreto di sequestro dell'impianto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies, Codice penale). L'azienda lamentava il fatto che al momento di contestazione dei fatti non erano uscite le "Bat" per gli impianti di trattamento rifiuti del 2018 e quindi l'attività in questione poteva continuare sulla base del titolo rilasciato, salvo adeguamento entro 4 anni (non ancora scaduti).
Per i Supremi Giudici però se è vero che l'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata avendo come riferimento le Bat "settoriali", l'articolo 29-bis, Dlgs 152/2006 afferma che nelle more dell'emanazione delle conclusioni sulle Bat, l'Autorità competente è tenuta ad utilizzare, quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione, le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea, tra i quali andava utilizzato il documento "Waste Treatments Industries" uscito nel 2006 e non preso a riferimento dall'Autorità competente. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 18 ottobre 2022, n. 39150
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