Trasporti
Normativa Vigente

Dm Infrastrutture 12 gennaio 2022, n. 4

Rafforzamento della mobilità ciclistica - Piano nazionale delle ciclovie - Ciclovie turistiche - Missione 2, Componente 2, Investimento 4.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Decreto 12 gennaio 2022, n. 4

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero delle infrastrutture il 14 febbraio 2022)

Attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell'ambito della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente M2C2-23 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica. (Piano nazionale delle ciclovie) Ciclovie turistiche

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

il Ministro della Cultura e

il Ministro del Turismo

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 8 che, al comma 5, dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea e l'articolo48, relativo alle "semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici Pnrr e Pnc";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Visto in particolare l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successive modificazioni, che dispone che "per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (ciclovia del Sole), Venezia-Torino (ciclovia Vento), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (Grab) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste — Lignano Sabbiadoro — Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini", è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" e, al terzo periodo, dispone che i progetti e gli interventi relativi alle ciclovie turistiche sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, l'articolo 1, comma 144, che, per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel cui riparto sono previste ulteriori somme per il finanziamento della mobilità ciclistica per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati sul capitolo 7582 PG 3;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica";

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 95, che ha istituito un fondo la cui ripartizione prevede il rifinanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033, allocati sul capitolo 7582 PG 4;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del Turismo, 29 novembre 2018, n. 517, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2018 al n. 1-3025, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015, che individua i progetti e gli interventi relativi al sistema nazionale di ciclovie turistiche, definisce e ripartisce le risorse relative alle annualità 2016-2017-2018-2019, pari ad euro 161.780.679,60, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché per successive fasi di progettazione ed esecuzione dei primi lotti funzionali per tutte le ciclovie turistiche;

Considerato, altresì, che l'articolo 3 del citato decreto n. 517 del 29 novembre 2018 prevede che le risorse relative alle ulteriori annualità 2020-2021-2022-2023-2024 sono ripartite con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, da destinare alla realizzazione di ulteriori lotti funzionali nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle ciclovie nazionali ad eccezione della ciclovia GRAB di Roma, che è finanziata per intero, imputando l'onere della spesa relativa alla quota finale, pari a euro 2.706.453,43, a valere sull'annualità 2020;Considerato che sul capitolo 7582 PG 1 risultano disponibili nell'annualità 2021 euro 7.293.546,57 quali residui 2020 di lettera f), al netto del suddetto importo di euro 2.706.453,43 destinati alla ciclovia Grab;

Visto il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze di "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021" in ottemperanza al quale le risorse dell'esercizio 2019 sono state rimodulate in funzione della effettiva esigibilità e trasferite all'esercizio 2021;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e per il Turismo n. 283 del 20 luglio 2020 che ha modificato il citato decreto n. 517 del 29 novembre 2018, rimodulando le risorse già programmate e allocate sul capitolo 7582 PG 1, in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti;

Visto quanto esplicitato nel paragrafo "B.5 Servizi" dell'allegato 4 "Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche (Snct)" al decreto n. 517/2018, laddove si indica che "lungo il percorso delle ciclovie turistiche del Snct o loro singoli tronchi devono essere garantiti alcuni servizi, affinché le stesse possano essere fruibili in sicurezza e con piacevolezza, per le diverse tipologie di utenti", prevedendo in particolare "tecnologie smart";

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, nell'ambito del programma di investimenti e riforme Next Generation EU, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato con la disciplina del regolamento (Ue) 2021/241, che, nell'ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente M2C2 energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica, assegna l'importo complessivo di euro 600.000.000,00 alla realizzazione della rete nazionale delle ciclovie;Vista la decisione del Consiglio Ecofin 13 luglio 2021 n.10160/21, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista in particolare la misura M2C2 — Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub— investimenti relativi rispettivamente a: a) "ciclovie urbane" per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro il giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane (vale a dire in comuni con più di 50 000 abitanti), e b) "ciclovie turistiche" per il quale si prevede, entro il giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 settembre 2021, n. 229, tabella B –"Pnrr Italia – contributi finanziari e ripartizione rate semestrali" obiettivo numero M2C2-23 che, per la realizzazione del sub-investimento delle "ciclovie turistiche" assegna l'importo complessivo di euro 400.000.000,00 di cui euro 150.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente ed euro 250.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (Rrf);

Considerato che il principio di "non arrecare un danno significativo" è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 6), del regolamento (Ue) 2021/21, come segue: "non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

Vista la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale in data 6 marzo 2021, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n.190 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";Visti i Protocolli di Intesa sottoscritti fra il Ministro delle infrastrutture e la mobilità sostenibili e le Regioni/Province autonome interessate da ciascuna delle ciclovie del sistema nazionale;

Vista la nota n. 313767 del 12 luglio 2021 con la quale la Regione Calabria, in qualità di capofila della ciclovia Magna Grecia, ha trasmesso la richiesta di modifica dell'allegato 3 – Percorsi ciclovie turistiche al decreto n. 517/2018 con l'inserimento dei nuovi punti di inizio e fine del percorso della ciclovia Magna Grecia corrispondenti, rispettivamente, a Metaponto (Basilicata) e a Pozzallo (Sicilia), nonché le note pervenute per email il 29 novembre 2021 dalle Regioni Calabria, Basilicata e Sicilia con le quali si evidenzia la presenza dell'ulteriore ramo della ciclovia Magna Grecia: Maratea-Lagonegro-Sibari;

Visto che, nell'ambito dell'Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica ricompreso nella componente "M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021, è indicato che la "misura ha anche l'obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, con il 50 per cento delle risorse destinate alla Regioni del Sud";

Considerato che la ciclovia Adriatica è caratterizzata da uno sviluppo chilometrico complessivamente rilevante che coinvolge un numero di Regioni maggiore rispetto alle altre ciclovie e che di queste Regioni la metà ricade nei territori del Mezzogiorno che sono destinatarie del 50% delle risorse e che, per garantire il rispetto del vincolo del 50 per cento citato nel precedente visto, le risorse dedicate a questa ciclovia devono essere destinate quasi esclusivamente al finanziamento di tratti che coinvolgono le Regioni del Mezzogiorno;

Considerato che è necessario consentire alla Regione Marche di realizzare un tratto di ciclovia funzionale e significativo all'interno della stessa Regione, rispetto all'intero sviluppo dell'intervento, nel limite complessivo di 27.500.000 euro;

Considerato che sono pervenute richieste di finanziamento, meritevoli di accoglimento, da parte della Regione Umbria, nota n. 0148019 — 2021 del 10 agosto 2021, Regione Valle d'Aosta, nota n. 2021/0016440/82.00.00 del 21/12/2021, Regione Campania nota n. Pg/2021/0635065 del 20/12/2021, Provincia autonoma di Bolzano, nota n. 29988 del 5 agosto 2021, per ciclovie insistenti nelle predette Regioni che allo stato non possono essere soddisfatte per mancanza della documentazione progettuale relativa;

Considerato che al fine di prevedere accessi diretti alla rete del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche da parte del turismo proveniente dall'Europa, si rende necessario realizzare ciclovie di interconnessione con quelle della rete europea, nonché realizzare un collegamento fra la costa tirrenica e quella adriatica, nella prospettiva di una configurazione spaziale a rete, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, con un percorso trasversale attraverso la Regione Umbria, dando continuità baricentrica al Snct;

Ritenuto, di conseguenza, che il finanziamento nel limite massimo di euro 68.500.000,00 potrà essere valorizzato previa valutazione istruttoria del progetto di fattibilità tecnico— economica che dovrà essere presentato dalle Regioni Umbria, Valle d'Aosta, Campania e Provincia autonoma di Bolzano entro il 31 dicembre 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione delle risorse al fine del raggiungimento dell'obiettivo/traguardo come stabilito dal Pnrr e definito nella tabella B del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr;

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella tabella B allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021;

Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che "Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea.";

Acquisita l'intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 2 dicembre 2021, rep. Atti n. 204/CU;

Decreta

Articolo 1

Assegnazione e riparto delle risorse

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza — misura M2C2-23 — 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "ciclovie turistiche" sono assegnati alle Regioni e Provincia Autonoma di Trento 400 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 150 milioni di fondi statali a legislazione vigente di cui al comma 4.

2. Le risorse di cui al comma 1 e le eventuali ulteriori assegnate su fondi nazionali, regionali, provinciali e comunali per la parte di progetti in essere da programmare e rendicontare sul Pnrr sono destinate alla realizzazione entro il 30 giugno 2026 di almeno 1235 Km aggiuntivi di ciclovie turistiche, incluse le opere di manutenzione straordinaria.

3. Il "Piano di riparto tra le ciclovie" delle risorse e dei chilometri di cui al comma precedente è riportato nell'allegato 1 al presente decreto tenuto conto della percentuale da destinare alle Regioni del Mezzogiorno pari al 50% delle risorse.

4. Il "Piano di riparto" dei chilometri e delle risorse è riportato nell'allegato 2 al presente decreto. Le risorse statali per la parte di progetti in essere da programmare e rendicontabili sul Pnrr di cui al comma 1, al netto di euro 14.000.000 assegnati con decreto n. 517/2018 alla ciclovia Grab, iscritte sul capitolo 7582 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono articolate come segue:

a) annualità 2021: euro 7.293.546,57 – residui 2020 lettera f) come specificato nelle premesse del presente decreto;

b) annualità 2022: euro 60.000.000,00;

c) annualità 2023: euro 60.226.598,00;

d) annualità 2024: euro 8.479.855,43.

Articolo 2

Modalità di utilizzo delle risorse— tempistica e revoche

1. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 2, e in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti ai soggetti beneficiari nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

2. I soggetti beneficiari di cui all'allegato 2 utilizzano le risorse loro assegnate esclusivamente per la progettazione definitiva/esecutiva, esecuzione, collaudo/regolare esecuzione dell'asse principale della ciclovia, come definito all'articolo 2, comma 4, del decreto n. 517/2018, di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del decreto n. 517/2018, nonché per attività coerenti con i contenuti e le finalità del Pnrr e del presente decreto. Sono altresì ammesse le spese per l'adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica alle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di progettazione ed esecuzione di lavori del Pnrr e del Pnc, di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto— legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Con l'assegnazione delle risorse i soggetti beneficiari si impegnano a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241. e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 — sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.

4. I soggetti beneficiari attestano, anche tramite il monitoraggio di cui all'articolo 8, che gli interventi finanziati non sono oggetto, per la quota ammessa a finanziamento con il presente decreto, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui alla misura M2C2 – 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "ciclovie turistiche" del Pnrr.

5. Non sono ammessi i costi del progetto di fattibilità tecnica ed economica. I costi per la realizzazione dei "servizi" di cui al punto B.5) dell'allegato 4 al decreto n. 517/2018 sono ammessi solo a condizione del raggiungimento dell'obiettivo di realizzazione dei km previsti nell'allegato 2. Anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di fruibilità in sicurezza delle ciclovie e della valorizzazione turistica degli investimenti effettuati, è possibile destinare l'uno per cento del finanziamento previsto per ciascuna ciclovia all'adozione di tecnologie smart e innovazioni digitali, relative anche alla comunicazione, in collaborazione con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del Turismo.

6. Non è ammessa la spesa per la copertura di oneri risarcitori o contenziosi che dovessero insorgere nella fase di affidamento ed esecuzione dell'opera.

7. Per le risorse di cui all'articolo 1 il termine per la notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori è il 31 dicembre 2023. La stessa scadenza si applica anche ai lotti funzionali finanziati con decreto n. 517/2018. Per i soggetti attuatori che si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 il termine per la notifica dell'aggiudicazione è fissato al 31 dicembre 2022. Il mancato rispetto da parte di ciascun soggetto beneficiario delle scadenze indicate nel presente comma comporta la decadenza dal finanziamento assegnato.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ciascuno dei soggetti beneficiari dovrà eseguire almeno il 20% dei lavori previsti dall'allegato 2 entro il 30 giugno 2024, certificati dal responsabile del procedimento.

9. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, tutti i soggetti beneficiari devono completare la realizzazione delle ciclovie relative ai chilometri in programma entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento.

10. Resta fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

11. Le condizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono verificate attraverso il monitoraggio di cui all'articolo 8.

12. Le somme già trasferite dal bilancio dello Stato e non utilizzate nei termini di cui alle scadenze fissate dal presente decreto sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 3

Modalità di realizzazione degli interventi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti:

a) trasmettono il numero di conto di tesoreria;

b) trasmettono gli estremi del Referente, responsabile per l'intera ciclovia, nonché i nominativi del Responsabile unico del Procedimento degli interventi di competenza dei soggetti beneficiari di cui all'allegato 2.

2. I soggetti beneficiari provvedono a predisporre, anche mediante eventuali soggetti attuatori, i progetti definitivi dei lotti della ciclovia e a portare a conoscenza del progetto definitivo le Regioni/Provincia autonoma di Trento facenti parte della medesima ciclovia. I soggetti beneficiari provvedono ad inviare i progetti approvati alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura e alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del Turismo, nonché, per conoscenza, alla Regione capofila e alle altre Regioni della stessa ciclovia. Lo stesso procedimento si applica anche ai progetti definitivi/esecutivi finanziati con decreto n. 517/2018, in deroga alla valutazione positiva del Tavolo tecnico operativo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto n. 517/2018.

3. I progetti devono garantire il rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici, nonché la omogeneità tecnica e architettonica con riferimento alla configurazione della ciclovia nel suo sviluppo complessivo compatibilmente con i caratteri degli Ambiti territoriali attraversati. Il progetto deve, altresì, svilupparsi in conformità alle indicazioni contenute nelle valutazioni sul progetto di fattibilità da parte del Tavolo tecnico operativo, di cui all'articolo 7 dell'allegato 2 al decreto n. 517/2018.

4. I progetti devono essere corredati di verifica ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora previsto dalla normativa vigente, e di compatibilità con il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (Dnsh) di cui all'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852.

Articolo 4

Erogazioni ai soggetti beneficiari

1. Le risorse aggiuntive a valere sul Pnrr sono erogate a titolo di anticipazione nella misura del 10%, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte da parte del soggetto beneficiario secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Con riferimento alle risorse a legislazione vigente sul bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, le erogazioni sono disposte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in favore dei soggetti beneficiari con le seguenti modalità.:

a) le annualità 2021 e 2022 sono erogate dopo la presentazione di quanto richiesto al precedente articolo 3, comma 1 da parte del soggetto beneficiario secondo la percentuale indicata nell'allegato 1 e 2;

b) le successive annualità intermedie, nonché l'80% dell'ultima annualità, sono corrisposte su richiesta del soggetto beneficiario subordinatamente alla rendicontazione del pagamento da parte del soggetto beneficiario del 70% delle risorse erogate in precedenza;

c) il saldo finale, pari al 20% dell'ultima annualità, è corrisposto quando la Regione/Provincia autonoma di Trento provvede a trasmettere la certificazione rilasciata dal responsabile del procedimento che attesti che l'intervento è stato realizzato in conformità al progetto approvato e regolarmente collaudato, nonché l'importo complessivo speso, così come risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo, con l'indicazione delle eventuali economie non oggetto di trasferimento.

3. Ciascun soggetto beneficiario provvede a trasferire le risorse di cui sopra all'eventuale soggetto attuatore, con le modalità di cui all'articolo 9.

Articolo 5

Economie

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi chilometrici previsti dal Pnrr, le economie restano nella disponibilità del beneficiario sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti o per permettere lo sviluppo di ulteriori km della medesima ciclovia, ferme restando le procedure previste dal presente decreto e quanto previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016.

2. A seguito del completamento degli interventi di cui al comma precedente le economie finali, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6

Collaudo

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.

2. Il soggetto beneficiario comunicherà l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'intervento previsto dall'allegato 1 è ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.

3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovrà essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 7

Verifiche

1. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) del regolamento (Ue) 2021/241, nonché il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, il Servizio Centrale per il Pnrr, l'Ufficio di audit del Pnrr di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. Gli Enti assegnatari delle risorse di cui al presente decreto consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in coordinamento con il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo si riserva di effettuare verifiche su tutte le fasi realizzative delle ciclovie e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1. Le eventuali prescrizioni formulate a seguito delle verifiche da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali sono vincolanti per l'erogazione del finanziamento.

3. I soggetti beneficiari/attuatori dovranno assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche sia del RUP che dei progettisti e/o Direttore lavori e consentire l'accesso a tutta la documentazione.

4. In caso di violazioni accertate a seguito di attività di controllo il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla revoca dei finanziamenti. Qualora le risorse risultino già trasferite dal bilancio dello Stato si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 12.

Articolo 8

Monitoraggio e rendicontazione

1. Il soggetto attuatore ovvero il titolare del Cup effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "M2C2 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica sub-investimento ciclovie turistiche" valorizzando l'indicatore fisico associato al valore target previsto.

2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1 avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

3. Il "Piano di riparto tra le ciclovie" e gli obiettivi chilometrici di cui all'allegato 1 possono essere rimodulati con provvedimento direttoriale della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ferma restando l'assegnazione complessiva, su richiesta motivata dei soggetti capofila.

4. Su richiesta motivata del singolo soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto capofila, con l'accordo di tutti i soggetti interessati dalla ciclovia, il "Piano di riparto" di cui all'allegato 2 può essere oggetto di rimodulazione da autorizzare con provvedimento direttoriale.

Articolo 9

Rapporti tra il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto.

2. Il beneficiario si impegna ad assicurare all'eventuale Soggetto Attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti.

Articolo 10

Risorse per la Regione Marche

1. Alla Regione Marche, in qualità di capofila della ciclovia Adriatica, sono assegnate risorse statali per l'importo di € 27.500.00,00, a valere sul capitolo 7582 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per le motivazioni di cui alle premesse, per la realizzazione di 67 km di ciclovia nel territorio regionale.

Articolo 11

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 novembre 2018, n. 517

1. All'allegato 3 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 novembre 2018, n. 517, sono apportate le seguenti modifiche: alla ciclovia Magna Grecia, nella colonna: "Inizio-Fine" "Da Lagonegro (PZ) a Pachino (SR)" è sostituito da "Da Metaponto (MT) a Pozzallo (RG)". La ciclovia della Magna Grecia prevede, altresì, un tratto secondario "Maratea (PZ) – Lagonegro (PZ) – Sibari (CS)".

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Allegato 1

Piano di riparto tra le ciclovie

Formato: .pdf - Dimensioni: 13 KB


 

Allegato 2

Piano di riparto

Formato: .pdf - Dimensioni: 24 KB