Dm Transizione ecologica 6 ottobre 2022, n. 384
Servizio idrico integrato (Sii) - Articolo 14, Dl 115/2022 - Individuazione del soggetto societario pubblico per il rafforzamento della governance
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero della transizione ecologica
Decreto 6 ottobre 2022, n. 384
Il Ministro della transizione ecologica
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
Vista, in particolare, la Parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente,
tra l'altro, le norme relative al servizio idrico integrato;
Visto il comma 1, dell'articolo 149-bis, del menzionato decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce che l'Ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun Ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europea provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
Visto il comma 1, dell'articolo 172, del menzionato decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce che gli Enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;
Visto il comma 4, del citato articolo 172, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce che qualora l'Ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'Ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'Ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un Commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'Ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale;
Vista la Relazione 19 luglio 2022, 347/2022/I/idr, trasmessa dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) alle Camere ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha dimostrato che lo stato dei servizi idrici nel Mezzogiorno è fortemente deficitario sotto il profilo organizzativo e gestionale. Da ciò la necessità di una urgente azione di riforma complessiva volta al rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato soprattutto in considerazione del permanere di situazioni di mancato affidamento del servizio in alcune aree del Paese;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, concernente, tra l'altro, misure urgenti relative all'emergenza idrica;
Visto l'articolo 14 "Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato", del predetto decreto-legge n. 115 del 2022 e, in particolare, i commi 1 e 2 che prevedono, rispettivamente, un termine perentorio entro cui gli Enti di governo dell'ambito perfezionino i processi di affidamento del servizio idrico integrato o, in caso di inerzia degli stessi, i Presidenti delle pertinenti Regioni;
Visto il comma 3, del citato articolo 14, in base al quale gli Enti di governo dell'ambito, ovvero i Presidenti delle Regioni, per assolvere agli adempimenti loro assegnati dai commi 1 e 2, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica;
Vista la nota prot. 0021476 del 27 settembre 2022 con cui l'Ufficio di Gabinetto ha richiesto agli Uffici competenti di fornire indicazioni utili all'individuazione del "soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali", in modo da poter adottare una decisione motivata;
Vista la nota prot. 00118415 del 28 settembre 2022 con cui il Dipartimento competente ha riscontrato la nota precedentemente indicata, fornendo all' Ufficio di Gabinetto gli elementi conoscitivi in suo possesso sulla base dei requisiti di carattere generale richiamati all'articolo 14, comma 3 del Dl 115/2022;
Ritenuto sussistere in capo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, INVITALIA Spa, i requisiti richiesti dal menzionato articolo 14,
Decreta
Articolo 1
Individuazione soggetto societario
1. In relazione alle esperienze maturate in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, si individua in Invitalia Spa, società a partecipazione interamente pubblica, il soggetto societario in grado di adempiere ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 14, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.