Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 24 ottobre 2022, n. 1440

Rifiuti - Progetto di impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi - Via - Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale - Paur ex articolo 27-bis, Dlgs e autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articolo 26-sexies, Dlgs 152/2006 - Provvedimento di diniego - Ragioni - Contrasto con una clausola escludente contenuta nel Piano regionale rifiuti speciali - Distanza dagli insediamenti residenziali - Presenza di abitazioni rurali anziché cittadine - Irrilevanza

È legittimo negare l'autorizzazione per un impianto di trattamento rifiuti se il Piano regionale rifiuti esclude la realizzazione vicina alle abitazioni, essendo irrilevante il loro carattere rurale o cittadino.
Il Tar Puglia con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 1440 ha affermato la legittimità del provvedimento negativo di Paur (provvedimento autorizzatorio unico regionale) e di autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articoli 27-bis e 29-sexies, Dlgs 152/2006, relativo a un progetto per la realizzazione di una piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero con stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi. Le ragioni del diniego da parte dell'Amministrazione risiedevano nel fatto che l'impianto era incompatibile con le prescrizioni del Piano gestione rifiuti speciali della Regione (ratione temporis quello del 2010, ora quello approvato con Dgr 11 maggio 2022, n. 673).
Il documento programmatorio regionale in materia di rifiuti speciali stabilisce contiene una "condizione escludente" che preclude la possibilità di realizzare l'impianto se esso è situato a una distanza inferiore a 2.000 m dagli insediamenti residenziali. La doglianza dell'impresa che lamentava come le case più vicine fossero "rurali" non coglie nel segno secondo i Giudici. Per il Tar pugliese il fatto che le case siano rurali è irrilevante rispetto alla prescrizione del Piano rifiuti che richiama la presenza di nuclei abitati, qualunque ne sia la natura, rurale o cittadina, prevedendo come deroga solo l'ipotesi di "case sparse". (FP)

Tar Puglia

Sentenza 24 ottobre 2022, n. 1440