Sentenza Consiglio di Stato 3 novembre 2022, n. 9567
Appalti pubblici - Atti delle procedure di gara - Accesso agli atti - Differenze tra accesso ai documenti amministrativi ex articolo 22, legge 241/1990 e accesso civico generalizzato ex articolo 5, Dlgs 33/2013 - Accesso civico senza onere di motivare sull’interesse alla conoscenza degli atti - Sussistenza - Applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di gara - Sussistenza - Condizioni- Rispetto dei limiti a tutela della riservatezza di cui all’articolo 53, Dlgs 50/2016 e all’articolo 5-bis, Dlgs 33/2013 - Sussistenza
Il procedimento di accesso civico generalizzato agli atti della P.a. ex Dlgs 33/2013 è ammissibile anche per l'accesso agli atti di una gara d'appalto, pur coi limiti previsti dal Codice appalti (Dlgs 50/2016).
A chiarirlo il Consiglio di Stato nella sentenza 3 novembre 2022, n. 9567 in relazione alla richiesta di accesso civico generalizzato ex Dlgs 33/2013 ai documenti di una gara per l'affidamento di servizi ospedalieri il Puglia. I Giudici amministrativi hanno dapprima sottolineato la differenza tra l'accesso ai documenti amministrativi ex articolo 22, legge 241/1990 e l'accesso civico. Nel primo caso viene tutelato l'accesso ai documenti amministrativi da parte di chi ha un interesse finalizzato a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti. Nel secondo caso l'accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque (quanto alla legittimazione soggettiva) e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza. Questo allo scopo di superare il limite del divieto del controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge 241/1990.
Quanto al caso di specie, il Consiglio di Stato ha affermato che l'accesso civico generalizzato si applica anche agli atti delle procedure di gara e a quelli sull'esecuzione dell'appalto (tra cui rientrano quelli richiesti dal ricorrente), fermi restando i limiti a tutela della riservatezza indicati nell'articolo 53 del Dlgs 50/2016 (Codice appalti). Andrà naturalmente verificata, concludono i Giudici, la compatibilità dell'accesso generalizzato richiesto dal ricorrente con le eccezioni a tale accesso indicate dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Dlgs 33/2013 a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza della P.a. e quello della riservatezza. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 3 novembre 2022, n. 9567
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