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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 17 novembre 2022, causa C-238/21

Rifiuti – Definizione – Articolo 3, punto 1, direttiva 2008/98/Ce – Materiali di scavo non contaminati rientranti nella classe di qualità più elevata – Detentore non obbligato né intenzionato a disfarsene – Soddisfazione delle condizioni stabilite dall'articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/98/Ce per la qualifica come sottoprodotti – Norma nazionale che li qualifica come sottoprodotti – Violazione della direttiva 2008/98/Ce – Sussistenza – Cessazione della qualifica come rifiuto (End of waste) – Condizioni – Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/98/Ce – Norma nazionale che fa perdere la qualifica di rifiuto solo previa soddisfazione di criteri formali irrilevanti ai fini della protezione ambientale – Compromissione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, preservazione delle risorse naturali e sviluppo di un'economia circolare – Sussistenza – Violazione della direttiva 2008/98/Ce – Sussistenza

La norma nazionale che subordina la cessazione della qualifica di rifiuto di terre da scavo non contaminate alla soddisfazione di criteri formali irrilevanti per la protezione ambientale, secondo la Cge, viola il diritto Ue.
L'utilizzo di terreni di sterro e di scavo sotto forma di materiali da costruzione nei limiti in cui gli stessi soddisfano stretti requisiti di qualità, sottolinea la Corte di Giustizia europea in una sentenza depositata il 17 novembre 2022 (causa C-238/21), "presenta un vantaggio significativo per l'ambiente in quanto contribuisce, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, alla riduzione dei rifiuti, alla preservazione delle risorse naturali nonché allo sviluppo di un'economia circolare".
Se da un lato è infatti vero che criteri formali - quali obblighi di registrazione e di comunicazione - possono risultare necessari al fine di garantire la qualità e l'innocuità della sostanza di cui trattasi, dall'altro, sentenzia la Cge, "essi devono essere definiti in modo da raggiungere i loro obiettivi senza compromettere il conseguimento di quelli della direttiva 2008/98/Ce".
La violazione della direttiva 2008/98/Ce, precisa infine il Giudice, sussiste anche quando la norma nazionale qualifica come "rifiuti" i materiali da scavo in questione sebbene il detentore non abbia né l'intenzione né l'obbligo di disfarsene e gli stessi soddisfino le condizioni previste dalla disciplina Ue per essere qualificati come "sottoprodotti". (AG)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 17 novembre 2022, causa C-238/21

Rinvio pregiudiziale – ambiente – rifiuti – direttiva 2008/98/Ce – Articolo 3, punto 1 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 6, paragrafo 1 – Materiali di scavo – Nozioni di "rifiuto" e di "sottoprodotto" – Cessazione della qualifica di rifiuto