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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 ottobre 2022, n. 38864

Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Gestione come sottoprodotti e non come rifiuti - Condizioni - Obbligo del rispetto dei criteri di cui all'articolo 186, Dlgs 152/2006 e in continuità normativa Dm 161/2012 e articolo 4, Dpr 120/2017 - Sussistenza - Mancato rispetto dei criteri - Qualificazione come rifiuti delle terre e rocce da scavo e applicazione della sanzione per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Prova del rispetto dei criteri di legge a carico dell'imputato - Sussistenza -Stoccaggio rifiuti in area a destinazione produttiva secondo lo strumento urbanistico comunale - Configurabilità del reato di cui all'articolo 44, lettera a), Dpr 380/2001 - Sussistenza

La sottoposizione delle terre e rocce da scavo al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti è subordinato al rispetto delle condizioni di legge di cui occorre fornire la prova in giudizio.
A ricordarlo la Corte di Cassazione che con la sentenza 14 ottobre 2022, n. 38864 confermando la condanna del titolare di una azienda in Veneto che stoccava ingenti quantità di terre e rocce da scavo e rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione senza autorizzazione (recupero di rifiuti speciali non pericolosi in violazione dell'articolo 256, Dlgs 152/2006) ed in violazione della sua destinazione urbanistica.
Da un lato la Suprema Corte ha evidenziato che il Dpr 120/2017 sulla gestione delle terre e rocce da scavo consente di gestirle come sottoprodotti e non come rifiuti solo se si rispettano precise condizioni la cui prova va fornita dall'imputato (la Corte di Cassazione, nonostante fatti accertati "in epoca anteriore e prossima al 2017", cita l'articolo 186, Dlgs 152/2006 abrogato dal 2012: in continuità normativa il Dm 161/2012 e l'articolo 4, Dpr 120/2017). Se non si fornisce la prova del rispetto delle condizioni di legge, siamo in presenza di "rifiuti" con applicazione della sanzione per gestione illecita.
Quanto al reato edilizio cui all'articolo 44 lettera a) del Dpr 380/2001 è corretto quanto affermato dal Giudice del merito dato che l'area in questione era usata per stoccaggio rifiuti pur avendo destinazione produttiva secondo gli strumenti urbanistici del Comune. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 14 ottobre 2022, n. 38864