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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 7 dicembre 2022, n. 16385

Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale - Progetti che comportano l'utilizzazione di Css-combustibile in sostituzione di combustibili fossili tradizionali conformi al Dm 22/2013 in impianti non autorizzati al recupero e trattamento rifiuti - Natura di modifica non sostanziale ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 ed articolo 5, comma 1, lettera l-bis, Dlgs 152/2006 - Rispetto delle condizioni di legge - Nessun aumento della capacità produttiva e rispetto dei limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento - Necessità - Sussistenza - Dubbi sulla effettiva sussistenza delle condizioni - Potere dell'Amministrazione di ordinare la presentazione di una nuova domanda di Aia - Sussistenza

Anche solo l'esistenza di dubbi sulla presenza delle condizioni di legge per la deroga alla disciplina ordinaria Aia sull'uso del Css-combustibile in alternativa a combustibili tradizionali blocca il procedimento agevolato.
A ricordarlo il Tar Lazio nella sentenza 7 dicembre 2022, n. 16385 che ha confermato la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione che negava la "modifica non sostanziale" ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 di un cementificio autorizzato con Aia il quale invece riteneva si applicasse l'articolo 35 comma 3 del Dl 77/2021 (Decreto Semplificazioni) che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l'utilizzazione di Css-combustibile in sostituzione di combustibili fossili tradizionali di considerare tale intervento come modifica non sostanziale ai fini Aia, per la quale è sufficiente una comunicazione all'Autorità competente e la richiesta di una nuova autorizzazione.
I Giudici però hanno sottolineato come la disposizione del Dl 77/2021 ha natura eccezionale e se è vero che essa subordina la possibilità di aggiornamento solo ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (questa è la semplificazione e allo stesso tempo il limite di operatività della stessa), è altrettanto vero che se, come nel caso di specie, sorgano dubbi sulla effettiva sussistenza delle condizioni di legge, l'Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex articolo 29-nonies del Dlgs 152/2006. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 7 dicembre 2022, n. 16385