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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 6 dicembre 2022, n. 10663

Bonifiche siti contaminati – Misure di prevenzione – Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione – Articolo 245, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Procedura di analisi di rischio sito-specifica – Articolo 242, Dlgs 152/2006 – Rischio di inalazione delle polveri indoor – Criteri metodologici Ispra – Obbligo di attivazione del "percorso inalazione polveri indoor" nel caso di edifici privi di pavimentazione – Sussistenza – Esito positivo della Conferenza di servizi – Determinazione comunale che richiede garanzie sulla integrità della pavimentazione dei capannoni – Legittimità – Sussistenza

Per il Consiglio di Stato è legittima la determinazione del Comune che, in sede di analisi di rischio sito-specifica, chiede garanzie sul mantenimento della pavimentazione all'interno dei capannoni siti nell'area contaminata.
Il mantenimento della pavimentazione esistente all'interno dei capannoni, argomenta il Consiglio di Stato nella sentenza 10663/2022, costituisce una misura "necessaria, adeguata e sufficiente" per evitare la dispersione dei contaminanti riscontrati nel sottosuolo.
Ha quindi ben agito il Comune abruzzese che, all'esito positivo della Conferenza di servizi appositamente indetta per approvare la procedura di analisi di rischio sito-specifica relativa a un'area contaminata, ha chiesto garanzie circa il mantenimento della pavimentazione esistente all'interno dei capannoni, la cui esistenza, d'altra parte, era stata evidenziata dallo stesso ricorrente in giudizio al fine di escludere la necessità di avviare un "percorso inalazione polveri indoor" (obbligatorio invece, ai sensi delle Linee guida Ispra, nel caso di strutture prive di pavimentazione).
La richiesta del Comune di sottoporre in via preventiva all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente qualunque eventuale intervento edilizio che comporti una modifica all'integrità della pavimentazione in questione, da valutare unitamente a un piano di gestione e controllo delle polveri, discende quindi da una scelta diretta dello stesso ricorrente - non delle P.a. coinvolte nel procedimento – ed è legittima. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 6 dicembre 2022, n. 10663