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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia Romagna 16 gennaio 2023, n. 17

Rifiuti - Trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani da raccolta differenziata - Affidamento con procedura negoziata senza gara ex articolo 63, Dlgs 50/2016 - Illegittimità - Sussistenza - Obbligo dell'affidamento con gara ex articolo 35 e 60, Dlgs 50/2016 - Sussistenza - Ragioni - Contrasto con gli articoli 181 e 198, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Attività di recupero della frazione organica della Forsu soggetta a libero mercato - Possibilità dei rifiuti soggetti a recupero di circolare liberamente sul territorio - Privativa comunale solo per l'attività di smaltimento - Sussistenza

Il recupero dei rifiuti organici è soggetto al libero mercato e tali rifiuti possono circolare anche fuori Regione, per cui l'affidamento del servizio di trattamento va fatto con gara e non con procedura senza bando.
Ad affermarlo il Tar Emilia Romagna 16 gennaio 2023, n. 17 che ha annullato l'aggiudicazione con procedura negoziata senza bando ex articolo 63, Dlgs 50/2016 fatta da una società pubblica che gestisce la raccolta rifiuti per un gruppo di Comuni in una Provincia per il servizio di trattamento della frazione di rifiuto umido (Eer 20 01 08) effettuato in impianti "minimi' (cioè quelli individuati dalla Regione come indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti) di proprietà delle imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'affidamento era fatto in applicazione della Dgr Emilia Romagna 801/2022 (dichiarata anch'essa illegittima dal Tar) che aveva disposto che i rifiuti organici prodotti in Regione fossero destinati esclusivamente ad operazioni di recupero da effettuarsi presso gli "impianti minimi' in Regione. Un tale affidamento va contro la disciplina sui rifiuti. Infatti la normativa è chiara (articoli 181 e 198, Dlgs 152/2006): l'attività di recupero della frazione organica della Forsu è soggetta a libero mercato, i rifiuti avviati a recupero possono circolare liberamente sul territorio e la "privativa' riguarda solo lo smaltimento. Pertanto l'attività di riciclaggio e recupero non può essere "sottratta al mercato' e quindi va affidata con gara ex articoli 35 e 60, Dlgs 50/2016 e non con procedura negoziata senza bando. (FP)

 

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N.d.R.: la sentenza 17/2023 è stata confermata dalla sentenza 7412/2023 del Consiglio di Stato.

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 16 gennaio 2023, n. 17