Sentenza Tar Lazio 11 novembre 2024, n. 19840
Appalti - Affidamento diretto senza gara ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Dlgs 36/2023 - Possibilità di affidamento anche senza la consultazione di più operatori - Servizio di gestione rifiuti - Legittimità - Sussistenza - Valutazione dei preventivi degli operatori consultati - Trasformazione del procedimento in una gara - Esclusione - Obbligatorietà del contraddittorio con l'impresa che ha presentato il preventivo - Esclusione - Obbligo di giustificare la mancata valutazione del preventivo presentato dall'operatore - Esclusione - Massima discrezionalità della stazione appaltante nell'affidamento diretto del servizio - Sussistenza - Sindacato del Giudice amministrativo limitato ai casi di abnormità, sviamento e manifesta erroneità o illogicità del comportamento del Comune affidante il servizio - Sussistenza
In caso di affidamento diretto senza gara pubblica, l'impresa che non è stata scelta non ha diritto a un "contraddittorio" col Comune affidante per chiederne le motivazioni.
Si evince dalla sentenza del Tar Lazio 11 novembre 2024, n. 19840 in relazione ad un affidamento della gestione integrata di rifiuti. In base al Codice degli appalti (decreto legislativo 36/2023, articolo 50) nel caso in cui sia possibile affidare il servizio senza gara, il Comune opera con assoluta discrezionalità e può (ma non è obbligato) consultare più operatori economici. Se li consulta per avere dei preventivi, la valutazione degli stessi non trasforma in gara d'appalto la procedura.
Nell'ambito di questa procedura che - affermano i Giudici - è priva del carattere comparativo tipico della gara pubblica e non è soggetta a rigide regole procedimentali, vanno solo rispettati i criteri qualitativi e quantitativi indicati dal Codice appalti. A prevalere sono la celerità e la semplificazione del procedimento. Pertanto l'impresa non vanta un diritto ad un confronto con la pubblica Amministrazione, in cui chieda conto delle ragioni della mancata positiva valutazione del preventivo di spesa presentato. Se le motivazioni dell'Amministrazione pubblica non sono illogiche, erronee o contro la legge il Giudice non può contestarle.
(FP)
Tar Lazio
Sentenza 11 novembre 2024, n. 19840
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