Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinImprese 17 gennaio 2023, n. 9148

Finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo per promuovere e accelerare la transizione energetica Missione 4, Componente 2, Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Clean energy transition (Cet) Partnership - Termini e modalità di presentazione delle domande

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle imprese e del Made in Italy

Decreto direttoriale 17 gennaio 2023, n. 9148

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy il 17 gennaio 2023 - Comunicato pubblicato in Gu il 21 gennaio 2023 n. 17)

Clean Energy Transition (Cetp) 2022

I Direttori generali

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed in particolare l'articolo 2, comma 1;

Visto il regolamento (Ue) 12 febbraio 2021 n. 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto, in particolare, l'Investimento 2.2 "Partenariati per la ricerca e l'innovazione — Horizon Europe", previsto nell'ambito della Missione 4 "istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del predetto Piano;

Visto il regolamento (Ue) 18 luglio 2018 n. 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 che assegna (tabella A) al Ministero dello sviluppo economico euro 200.000.000,00 nell'ambito della misura M4C2 — Investimento 2.2 Investimenti in Partenariati — Horizon Europe — del Pnrr, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi Pnrr e corrispondenti milestone e target;

Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022 che ha attivato gli interventi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU, a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo individuati nel contesto del bando transnazionale congiunto 2022 della Cet Partnership;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022, che destina al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nel bando transnazionale congiunto 2022 della Cet Partnership, euro 16.000.000,00 a valere sul Pnrr;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022, che prevede che i termini e lemodalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy col presente decreto congiunto del Direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza Informatica e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

Visto il regolamento (Ue) 18 giugno 2020 n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm"), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo regolamento Ue;

Vista la Comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza", che all'allegato II indica gli elementi di prova per la valutazione di fondo Dnsh;

Visto il regolamento (Ue) 24 marzo 2021, n. 523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (Ue) 2015/1017 e che all'allegato V punto B elenca le attività che sono escluse dal Fondo InvestEU;

Vista la Comunicazione della Commissione, "Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU" (2021/C 280/01);

Visto l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui i commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Rgs sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'articolo 1, comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze,sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascunprogetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) e gli allegati VI e VII al regolamento (Ue) 12 febbraio 2021, n. 241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale, pari rispettivamente al 60% e al 40% del costo totale dell'investimento Pnrr oggetto del presente atto;

Visto il regolamento delegato (Ue) 28 settembre 2021 n. 2106 della Commissione che integra il regolamento (Ue) 12 febbraio 2021 n. 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che "Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Pnrr, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Pnrr";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'istituzione della struttura di missione Pnrr, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto— legge del 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";

Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

Vista la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento dei target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr, quali l'obiettivo di assegnare almeno 205 progetti presentati dalle imprese aggiudicatarie di partenariato Horizon Europe entro dicembre 2025 (target M4C2-2);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";

Vista la Circolare del 29 ottobre 2021 n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

Vista la Circolare del 30 dicembre 2021 n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza – guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)";

Vista la Circolare del 31 dicembre 2021 n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del cd. doppio finanziamento";

Vista la Circolare del 18 gennaio 2022 n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 — Indicazioni attuative";

Vista la Circolare del 24 gennaio 2022 n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del Pnrr";

Vista la Circolare del 10 febbraio 2022 n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Trasmissione delleistruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr";

Vista la Circolare del 29 aprile 2022 n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e Piano nazionale per gli investimenti complementari — chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi Pnrr e Pnc";

Vista la Circolare del 21 giugno 2022 n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze -Rgs, recante" Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Monitoraggio delle misure Pnrr";

Vista la Circolare del 4 luglio 2022 n. 28 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr — prime indicazioni operative";

Vista la Circolare del 26 luglio 2022 n. 29 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs recante "Circolare delle procedure finanziarie Pnrr";

Vista la Circolare dell'11 agosto 2022 n. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze -Rgs recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr";

Vista la Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs, recante "Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";Vista la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 del Ministero dell'economia e delle finanze-Rgs, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista la Circolare del 22 aprile 2022 n. 154211 del Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per gli incentivi alle imprese recante "Accordi per l'innovazione, di cui al decreto del 31 dicembre 2021. valutazione del principio Dnsh ai fini del finanziamento con le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Considerato che i progetti ammissibili alle agevolazioni sono unicamente quelli definiti all'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022 e che hanno già superato la selezione da parte degli Enti finanziatori effettuata sulla base della graduatoria scientifica e dei fondi disponibili, eventualmente integrati da quei progetti che hanno ottenuto il Marchio di Eccellenza, così come definiti all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022;Considerata la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando transnazionale congiunto 2022 emanato dalla CETPartnership, con scadenza il 23 novembre 2022;

Decreta

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "amministrazioni centrali titolari di interventi Pnrr": Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel Pnrr;

b) "Circolare Direttoriale": Circolare del 22 aprile 2022, n. 154211 del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese contenente indicazioni operative, ai fini del rispetto del principio Dnsh, in ordine ai criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali relative allo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione finanziati nell'ambito del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

c) "Clean Energy Transition Partnership (Cetp)": iniziativa transnazionale di programmazione congiunta di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Rtdi) finalizzata a promuovere e accelerare la transizione energetica, basata su programmi di finanziamento Rtdi regionali e nazionali;

d) "Codice unico di progetto (Cup)": Codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

e) "Componente": elemento costitutivo o parte del Pnrr che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

f) "Contratto di rete": contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

g) "Decreto ministeriale": decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022, con il quale sono stati attivati gli interventi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU, a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo individuati all'interno del bando transnazionale congiunto 2022 della CETPartnership;

h) "Full Project Proposal": proposta definitiva e completa che descrive nel dettaglio il progetto che il partecipante intende realizzare in termini di scopo, impatto, tempistica, budget e risultati attesi;

i) "Milestone": traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del Pnrr (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale;

l) "Ministero": Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

m) "Missione": risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfideeconomiche-sociali che si intendono affrontare con il Pnrr e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; salute);

n) "Misura del Pnrr": specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;

o) "Organismo di ricerca": entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

p) "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)": pacchetto di investimenti e riforme richiesto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf) e presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del regolamento (Ue) 2021/241. Il Piano si articola in sei Missioni e 16 Componenti;

q) "Pre Project proposal": proposta preliminare contenente una breve descrizione del progetto, degli obiettivi, del budget che il partecipante intende sottoporre a Cet Partnership e agli Enti finanziatori;

r) "Principio Dnsh": principio "non arrecare un danno significativo", definito all'articolo 17 regolamento Ue 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del Pnrr devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (Ue) 2021/241;

s) "Progetti Marchio di Eccellenza": progetti di ricerca e sviluppo delle imprese italiane presentati a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa" che hanno ricevuto il marchio di qualità che ne attesta il superamento di tutte le soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria;

t) "Progetto o Intervento": insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice unico di Progetto (Cup). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unitàminima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

u) "Regolamento Gber": regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (Ue) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

v) "Rendicontazione dei milestone e target": attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, Ue e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

z) "Rendicontazione delle spese": attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

aa) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambientedotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

bb) "Soggetto attuatore": soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal Pnrr, che corrisponde alla Direzione generale delle tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica ed alla Direzione generale degli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

cc) "Soggetto beneficiario": soggetto richiedente che ha presentato la domanda di partecipazione al bando transnazionale congiunto 2022 e che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, è stato ammesso all'erogazione delle agevolazioni;

dd) "Soggetto gestore": Rti al quale è stato affidato, con convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per gli Incentivi alle imprese e la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale Spa, in qualità di capofila dell'Rti, il servizio di assistenza e supporto per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione e ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell'ambito del fondo per la crescita sostenibile, dicui all'articolo23, comma 2, del Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n.113 del 16 maggio2013;

ee) "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo delle conoscenzee capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppareprodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti,processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuatein un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

ff) "Target": traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del Pnrr (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;

Articolo 2

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazioni

1. La presentazione delle domande di agevolazioni e delle proposte progettuali nell'ambito del bando transnazionale congiunto 2022 Cet Partnership si articola in due fasi distinte:

2. La presentazione dei progetti preliminari (pre-proposal);

3. La presentazione dei progetti definitivi (full-proposal) da parte dei soggetti proponenti che sono stati ammessi a conclusione della prima fase.

4. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022, i soggetti proponenti devono presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2023 ore 17.00, in via esclusivamente telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div6@pec.mise.gov.it, il modulo di richiesta di accesso alle agevolazioni e contestuale presentazione della proposta preliminare secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, unitamente alla pre-proposal già inviata a Cet Partnership ed alla documentazione indicata nell'allegato 2, pena l'irricevibilità;

5. I soggetti proponenti la cui proposta preliminare sia stata valutata ammissibile e per i quali sia quindi stata raccomandata la presentazione dei progetti definitivi, devono presentare, in via esclusivamente telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div6@pec.mise.gov.it, entro e non oltre il 20 marzo 2023, il progetto definitivo, unitamente alla documentazione elencata all'allegato n. 2, i cui schemi saranno pubblicati nella sezione "Intervento del Pnrr in favore dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse comunitarie – bando transnazionale congiunto 2022 Cet Parnership del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

6. Il soggetto che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo1, commi 591 e 592 per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del Dpr n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

7. Possono accedere alla fase istruttoria nazionale solo i progetti di ricerca e sviluppo presentati secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 e che hanno superato la selezione a livello transnazionale, effettuata sulla base della graduatoria scientifica e dei fondi disponibili.

Articolo 3

Istruttoria dei progetti selezionati nell'ambito del bando transnazionale congiunto 2022 della Cet Partnership

1. L'attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto è svolta dal Ministero, anche tramite il soggetto gestore. Qualora nel corso dello svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase a) e venti giorni perla fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazioni viene valutata sulla base degli elementi disponibili.

2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e dellecondizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui al successivo comma 4.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma 2, lettera a), da completare nel termine di venti giorni dalla selezione transnazionale positiva, effettuata sulla base della graduatoria scientifica e dei fondi disponibili, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero, tramite il soggetto gestore, verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 2, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all'avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo sulla base dei costi e delle spese ammissibili. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022 come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare in questa fase la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b), dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, il Ministero procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), da completare nel termine di settanta giorni dalla selezione transnazionale positiva, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero, tramite il soggetto gestore, provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica del progetto esecutivo e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 2, e valuta:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente,anche attraverso i principali indici di bilancio;

b) la pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, ai fini della determinazione dell'importo complessivo ammissibile ed agevolabile di progetto alla luce della valutazione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4, fornendo il quadro complessivo dei costi ammissibili e l'importo delle agevolazioni concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022;

c) l'impatto del progetto sul piano economico-finanziario, secondo i criteri e gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3) del presente decreto, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell'allegato n. 6 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate;

d) il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (Dnsh) e del tagging climatico e digitale associato all'investimento Pnrr in oggetto, sulla base delle indicazioni operative individuate dalla Circolare Direttoriale e dei criteri specificati all'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022. A tal fine le proposte dovranno dimostrare, alternativamente, che i progetti da finanziare:

I) siano realizzati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

II) forniscano un contributo positivo agli obiettivi ambientali.

L'attività istruttoria in oggetto, come da indicazioni operative individuate dalla Circolare Direttoriale 22 aprile 2022, prevede:

I) l'individuazione dei settori e delle attività relativi ai codici Nace/Ateco esclusi da finanziamento come esplicitati all'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022;

II) la valutazione, da parte del Soggetto gestore, del rispetto dei sei Dnsh per gli obiettivi tassonomici previsti, ove pertinenti, sulla base delle informazioni rese e della documentazione prodotta, in fase di presentazione della domanda, da parte dei soggetti proponenti;

e) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

5. Completate le attività di valutazione, il Ministero recepisce gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il Ministero calcola, nel rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (Esl) indicate dagli articoli 4 e 25 del regolamento Gber come modificato dal regolamento (Ue) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, le agevolazioni spettanti sulla base del costo complessivo ritenuto ammissibile e provvede a dare immediata comunicazione dell'esito positivo delle valutazioni istruttorie al soggetto proponente per i successivi adempimenti, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione secondo quanto indicato all'articolo 5. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

6. Nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022 non consentano l'accoglimento integrale di tutti i progetti selezionati nell'ambito di Cet Partnership presentati lo stesso giorno, i progetti stessi sono ammessi all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria è formata dal Ministero in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 4, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione, allegata alla domanda di agevolazione, di cui all'articolo 4, comma 2. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell'attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria.

Articolo 4

Criteri di valutazione

1. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), la valutazione dei progetti di icerca e sviluppo tramite l'attribuzione di punteggi avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1. capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;

2. qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza; la valutazione è svolta con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli Organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attività previste a carico degli Organismi di ricerca nell'ambito della ricerca industriale ovvero nell'ambito dello sviluppo sperimentale, nonché alla misura in cui le attività degli Organismi di ricerca risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'Organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni con costi ammissibili di domanda almeno pari al dieci per cento del costo ammissibile di domanda del progetto;

3. solidità economico-finanziaria, da valutare, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, sulla base dei seguenti indicatori:

I) copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile, come segue:

• il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";

• il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti";

• il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni";

II) indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schemadi Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile, come segue:

• il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";

• il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Passivo";

III) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

• il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari";

• il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione";

IV) incidenza gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

• il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:

Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";

Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";

Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";

Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci";

Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";

• il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione";

b) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1. eccellenza: tale elemento è valutato con riferimento alla chiarezza e pertinenza degli obiettivi presentati. Viene valutata la solidità dell'idea proposta e il grado di credibilità della metodologia proposta per il raggiungimento dell'obiettivo finale. In particolare, viene posta attenzione al potenziale delle applicazioni e alla misura di quanto le soluzioni proposte vadano oltre lo stato dell'arte attuale della tecnologia oggetto del bando transnazionale;qualità ed efficienza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base dell'appropriatezza delle strutture utilizzate e delle procedure riguardanti la gestione dei rischi e delle innovazioni introdotte dal progetto proposto;

2. impatto del progetto, valutato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dagli Enti finanziatori, effettuata sulla base della graduatoria scientifica e dei fondi disponibili, e riguardante i seguenti elementi:

c) interesse industriale e potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato con riguardo all'interesse industriale all'esecuzione del progetto, con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera ed alla capacità di raggiungere gli impatti previsti dai programmi di lavoro previsti dal bando transnazionale congiunto 2022, ed eventuali impatti sostanziali non menzionati che rafforzerebbero la capacità di innovazione. Viene, inoltre, valutata la capacità di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all'elemento di valutazione "solidità economico— finanziaria" di cui al comma 1, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono desunti dalla dichiarazione relativa ai dati contabili, allegata alla domanda di agevolazioni secondo lo schema reso disponibile nella sezione del sito internet del Ministero di cui all'articolo 2, comma 1. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili aziendali. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tali ultimi casi, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l'altro esercizio.

3. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i soggetti competenti procedono ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 6, arrotondato all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.

4. I punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettera b) e lettera c) sono attribuiti tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite dagli Enti finanziatori, effettuata sulla base della graduatoria scientifica e dei fondi disponibili. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio relativo al criterio di cui al comma 1, lettera a), è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di Organismi di ricerca, la valutazione delle "caratteristiche del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla "capacità tecnico-organizzativa" di cui al numero 1, dello stesso comma 1, lettera a); pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo agli elementi di valutazione "qualità delle collaborazioni" e "solidità economico-finanziaria" di cui, rispettivamente, al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli Organismi di ricerca ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli Organismi di ricerca.

5. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), siaalmeno pari, rispettivamente, a 20, 20 e 13;

b. il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri divalutazione, sia almeno pari a 70 punti.

Articolo 5

Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell'attività istruttoria di cui all'articolo 3, comma 5, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:

a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;

c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni.

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di conflitto di interessi (allegato 11).

2. Il Ministero, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede all'adozione del decreto di concessione contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto nonché le condizioni di revoca, e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione,pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Nel caso in cui il soggetto interessato, al fine del rispetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022, abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell'impresa controllante, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessaimpresa controllante a titolo di assunzione dell'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi. In tale ultima ipotesi, l'indicazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere riferita anche al legale rappresentante dell'impresa controllante.

3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto ad avviare il progetto successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento, rispettivamente, al comma 4, e al comma 6, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.

2. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.

3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale di cui al comma 1, consistente in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente ad eccezione delle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento delegato (Ue) n. 480/2014 e dall'articolo 29 del regolamento (Ue) n. 1290/2013, in linea con quanto previsto dall'articolo 53.3 lettera c del regolamento (Ue) 1060/2021 come richiamato dall'articolo 10 comma 4 del decreto-legge 121/2021. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi del regolamento (Ue) 1060/2021, come individuate dal provvedimento di cui all'articolo 12, comma 1. Il Cup, associato al progetto finanziato, deve essere inserito su tutti i documenti amministrativi e contabili. I criteri per la determinazione dei costi e le disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione sono contenute nell'allegato 12 al presente decreto.

4. La prima erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 9, entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione. L'eventuale richiesta di erogazione per anticipazione di cui al comma 5, non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di diciotto mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

5. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del dieci per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle piccole e medie imprese, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare. I beneficiari che non avanzino richiesta di anticipo saranno pagati dopo la presentazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero, entro 3 mesi dalla data di ultimazione, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 9. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

7. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, viene erogato a saldo, secondo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.

8. Gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 unitamente alla ulteriore documentazione da allegare, sono resi disponibili nella sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) di cui all'articolo 2, comma 3.

9. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 8, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'articolo 8, comma 5.

10. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Ministero, tramite il soggetto gestore, provvede a:

a) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare il rispetto del principio Dnsh ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852;

d) verificare la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);

e) verificare il rispetto dei principi generali di tagging climatico e digitale;

f) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 e articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022;

g) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

h) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

i) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

l) verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'erogabilità delle risorse pubbliche;

m) calcolare le agevolazioni spettanti;

n) effettuare una verifica tecnica intermedia ed una verifica finale secondo quanto previsto all'articolo 8;

o) in caso di esito positivo delle verifiche, acquisite anche le risultanze della valutazione del panel di esperti, erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo;

p) verificare il corretto andamento delle attività nonché l'avanzamento del progetto, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della richiesta e sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;

q) verificare il permanere delle condizioni di ammissibilità accertate per gli aspetti di valutazione e verifica tecnico-scientifica;

r) verificare il rispetto della sana gestione finanziaria da parte del soggetto beneficiario;

s) verificare l'avvenuta attuazione dei controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente a carico del soggetto beneficiario;

t) verificare il rispetto degli adempimenti in tema di comunicazione;

u) verificare la corretta registrazione dei dati di attuazione sul sistema informativo adottato dal Ministero, ovvero dal soggetto gestore

Le verifiche di cui ai punti c), d), e) verranno condotte in funzione del regime valutativo applicabile tenendo conto, laddove effettivamente pertinenti in funzione dei settori di attività e della tipologia di investimenti realizzati, delle indicazioni contenute nella scheda 26 della Circolare Mef 32/2021, così come richiamati dalla Circolare Direttoriale.

11. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie propedeutiche all'erogazione di cui al comma 10 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può, anche tramite il Soggetto gestore, richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, una sola volta durante lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 10 con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 20 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili con lo stralcio delle spese non adeguatamente rendicontate.

Articolo 7

Variazioni progettuali

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Ministero con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al Ministero che procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella Circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, al fine dell'espressione dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Ministero che, in caso di approvazione, informa il soggetto beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, procedendo alla normale prosecuzione dell'iter agevolativo.

5. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali all'intervento oggetto della Proposta ammessa al finanziamento.

6. Parimenti, non sono ammesse eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta ammessa al finanziamento, tali da comportare il mancato conseguimento dei target Pnrr associati;

7. Non sono, infine, ammesse eventuali variazioni che comportino il mancato rispetto dei principi e gli obblighi specifici del Pnrr relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (Dnsh), del tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8

Verifica intermedia e verifica finale

1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, il Ministero, anche tramite il Soggetto gestore, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo, a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del presente decreto. Tale verifica è indirizzata a valutare:

a) il rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo;

b) lo stato di svolgimento del progetto;

c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto di presentazione della domanda di finanziamento con particolare riguardo a quanto specificato all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d) del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022;

d) le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto.

Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, il Ministero procede con la revoca delle agevolazioni.

2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1 del presente articolo, con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso è tenuto a trasmettere una relazione sullo stato di attuazione del progetto a metà della durata del regime. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di allegato reso disponibile nella sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Il Ministero, tramite il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti, l'avanzamento degli indicatori di realizzazione di particolare interesse per il Pnrr, e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il Soggetto gestore redige una relazione tecnica che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario si obbliga a riferire in merito all'attuazione della misura al termine del regime e deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, in aggiunta a quella già prodotta negli stati di avanzamento lavori intermedi, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile l'ulteriore documentazione relativa al personale che ha svolto attività nell'ambito del progetto (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), insieme alle evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro Iva, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

5. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 10 settembre 2008, n. 212.

Articolo 9

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal soggetto gestore, in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) fallimento del soggetto beneficiario (ovvero di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto) ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 5, comma 3 del presente decreto;

f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione;

g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera i) del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022, per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;

i) cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto, ovvero rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni nel caso di Pmi;

l) accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi finanziati;

m) accertamento della violazione del principio generale di Dnsh (Do No Significant Harm);

n) accertamento della violazione dei principi generali di tagging climatico e digitale;

o) accertamento di irregolarità gravi quale frode o conflitto di interessi;

p) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), o) la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni, ovvero in ordine alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

5. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni nel caso di Pmi, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.

Articolo 10

Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio

1. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 8.

2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura resa disponibile nella sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) di cui all'articolo 2, comma 3, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-Legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto riportato dal regolamento (Ue) 2021/241 e dal decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) garantire l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr;

c) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del cd. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

d) garantire il rispetto del principio Dnsh, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 secondo quanto disposto, per l'ammissibilità dei progetti, dall'articolo 8 comma 1 lettera c) del presente decreto,nonché il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUe, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;

e) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative;

f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, nel rispetto delle tempistiche stabilite e delle richieste del soggetto attuatore, ai fini del conseguimento del target europeo associato all'investimento in oggetto, valorizzando il numero di imprese finanziate, indicandone la dimensione e il numero di ricercatori coinvolti per genere e età;

g) rispettare l'articolo 8, comma 5, del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all'investimento e fornire, su richiesta dell'amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

h) garantire la piena attuazione dei progetti così come illustrati nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all'amministrazione centrale responsabile di intervento le eventuali modifiche al progetto;

i) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni;

l) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità disposte dal Ministero, nonché adempiere agli obblighi di comunicazione ed informazione ai sensi dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241 ed indicati nel presente provvedimento, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del Pnrr, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea;

m) rispettare l'obbligo di indicazione del Cup su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle sovvenzioni di cui al presente decreto;

n) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente avviso, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

o) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241;

p) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;

q) conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni — nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 — che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del Pnrr, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiestadel Ministero, del Servizio centrale per il Pnrr, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea,dell'Olaf, della Corte dei Conti europea (Eca), della Procura europea (Eppo) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'Olaf, la Corte dei Conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (Ue, Euratom, 2018/1046);

r) adottare il sistema informatico utilizzato dal Ministero, ovvero dal soggetto gestore, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria,la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lettera d) del regolamento (Ue) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'amministrazione centrale titolare di Intervento e responsabile dell'implementazione del sistema informatico unitario per il Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS).

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (general Data Protection Regulation — GDpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Intervento del Pnrr in favore dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse comunitarie – bando transnazionale congiunto 2022 CETPartnership" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

Articolo 12

Disposizioni finali

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'allegato n. 9 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

2. Il Ministero si avvale del soggetto gestore per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e dei controlli di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022, come meglio definiti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del presente decreto. Può altresì avvalersi dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con decreto ministeriale 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282.

3. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento.

4. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, risoluzione, interpretazione e/o esecuzione del presente atto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Allegati

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