Sentenza Consiglio di Stato 31 gennaio 2023, n. 1096
Ippc/Aia - Rifiuti - Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti autorizzato con autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articolo 29-ter, Dlgs 152/2006 - Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione - Effetti - Provvedimento di sospensione dell'attività - Presupposti - Pericolo per la salute e l'ambiente - Sussistenza - Obbligo di indicare un termine finale della sospensione - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza conferma la sentenza del Tar Basilicata 7 ottobre 2015, n. 609.
È illegittimo sospendere un'attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) senza i presupposti del pericolo per l'ambiente e senza indicare un termine.
Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 31 gennaio 2023, n. 1096 rigettando le doglianze della Regione Basilicata che si era vista annullare dal Tar il provvedimento che aveva sospeso le attività relative al forno a tamburo rotante presente in un impianto di termovalorizzazione rifiuti. L'impresa lamentava l'illegittimità del provvedimento di sospensione, disposto ai sensi dell'articolo 29-decies, Dlgs 152/2006 poiché era mancante sia del presupposto del pericolo per l'ambiente, sia di un termine finale.
I Giudici amministrativi hanno confermato l'illegittimità del provvedimento di sospensione. Come prevede la citata normativa in materia, tra i presupposti per emettere il provvedimento ci sono quello per cui la violazione delle prescrizioni ha determinato il fatto che l'attività dell'impianto costituisce un pericolo per l'ambiente (nella versione attualmente vigente della norma "un pericolo immediato per la salute e l'ambiente") e l'indicazione del periodo di sospensione, eventualmente prorogabile finché l'impresa non ha eliminato la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 31 gennaio 2023, n. 1096
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