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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 14 febbraio 2023, n. 153

Scarti tessili – Esportazione dall'Italia di un carico qualificato come materia prima seconda – Qualifica del carico come rifiuti da parte dell'autorità di destinazione – Articolo 24, paragrafo 2, regolamento 1013/2006/Ce – Possibilità di opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di spedizione illegale – Insussistenza – Disaccordo tra autorità di spedizione e autorità di destinazione – Articolo 28, paragrafo 1, regolamento 1013/2006/Ce – Qualifica come rifiuto del carico – Sussistenza – Contestazione nel merito – Obbligo di rivolgersi al Giudice dello Stato di destinazione – Sussistenza – Provvedimento della Regione che intima la ripresa del carico – Natura consequenziale e attuativa degli atti dello Stato di spedizione – Sussistenza

Il Tar della Toscana ricorda che, ai sensi delle regole Ue, nel caso di disaccordo tra autorità di esportazione e di importazione, i materiali devono essere considerati giuridicamente come rifiuti.
In base agli articoli 24 e 28 del regolamento 1013/2006/Ce, ricorda il Giudice amministrativo di primo grado nella sentenza 14 febbraio 2023, n. 153, "nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale" e "se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti".
Il Giudice ha così deciso di respingere il ricorso presentato dall'esportatore di un carico di scarti di produzione tessili, dallo stesso qualificato come "materia prima seconda" (e quindi non rifiuto), contro i provvedimenti con i quali la Regione Toscana, autorità competente di spedizione, gli aveva ordinato la ripresa dei rifiuti a seguito della comunicazione ricevuta dall'autorità (croata) di destinazione, secondo la quale il carico in questione andava qualificato come rifiuto (codice Eer 040209 "rifiuti da materiali compositi").
Da un lato, essendo precluso al Tar ogni sindacato sugli atti dell'autorità di destinazione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti dell'autorità di destinazione davanti al Giudice competente di tale Stato per sostenere la propria tesi nel merito; le censure formali del ricorrente contro gli atti interni, dall'altro lato, sono state giudicate infondate "stante la natura degli stessi come atti del tutto consequenziali rispetto agli atti croati e frutto dell'esercizio di una funzione attuativa degli atti croati medesimi". (AG)

Tar Toscana

Sentenza 14 febbraio 2023, n. 153