Sentenza Consiglio di Stato 4 maggio 2020, n. 2797
Rifiuti - Trasporto internazionale di rifiuti - Attività a forte rischio di infiltrazione mafiosa - Articolo 1, comma 53, lettera b), legge 190/2012 - Sussistenza - Disciplina Ue sulla spedizione rifiuti - Articoli 35, 36, 37 49, regolamento 1013/2006/Ce - Codice doganale - Tutela dal commercio illegale a difesa dell'ambiente - Articolo 2 regolamento 450/2008/Ce - Operazioni doganali - Aggravamento del procedimento di sblocco doganale della merce - Legittimità - Rispetto dei principi normativi Ue - Sussistenza - Applicabilità dei principi di celerità delle operazioni doganali e di conclusione del procedimento amministrativo - Articolo 5, comma 2-bis, Dl 145/2013, articolo 2, legge 241/1990 - Esclusione - Prevalenza della normativa speciale eurounitaria - Sussistenza
L'attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti è a "rischio infiltrazione mafiosa" e la tutela dell'ambiente e della salute legittimano un aggravio e maggiore lunghezza delle procedure doganali.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 5 maggio 2020, n. 2797 ha ribaltato la sentenza del Tar che aveva riconosciuto un risarcimento a una società la cui spedizione dalla Calabria verso la Cina di rifiuti di carta da macero era stata bloccata dall'Autorità doganale con violazione, a dire del Tar, della disciplina di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del Dl n. 145/2013 per cui i provvedimenti di competenza dell'Agenzia delle dogane devono trovare conclusione entro poche ore. Veniva richiamato anche l'articolo 2, legge 241/1990 sulla conclusione del procedimento amministrativo.
Una ricostruzione che non ha convinto il Consiglio di Stato che ha ritenuto legittimo l'aggravio del procedimento doganale e il blocco della merce e quindi non dovuto il risarcimento ottenuto in primo grado dall'azienda. I Giudici hanno dapprima richiamato l'articolo 1, comma 53, legge 190/2012 che ritiene a forte "rischio mafia" l'attività di spedizione di rifiuti. In secondo luogo vengono alla luce le regole Ue sul trasporto rifiuti (regolamento 1013/2006/Ce) e il Codice doganale (regolamento 450/2008/Ce) che impongono all'Autorità doganale rigorosi controlli a tutela della salute e dell'ambiente. Un quadro normativo "speciale" che per i Giudici supera la disciplina ordinaria e legittima i comportamenti e l'aggravio del procedimento amministrativo della Dogana. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 4 maggio 2020, n. 2797
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