Sentenza Corte di Cassazione 18 dicembre 2017, n. 56281
Aria - Impianto produttivo - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Articolo 269 del Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Possesso di autorizzazione ambientale regionale - Equipollenza - Esclusione - Reato di esercizio impianto senza autorizzazione - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Per esercitare un impianto che produce emissioni in atmosfera occorre l'autorizzazione specifica rilasciata ex articolo 269 del Dlgs 152/2006, va escluso ogni titolo equipollente.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 18 dicembre 2017, n. 56281 che ha confermato la condanna del titolare di un impianto producente emissioni in atmosfera che esercitava l'attività senza autorizzazione alle emissioni ed effettuava uno scarico vietato di acque reflue industriali con recapito sul suolo. Il ricorrente lamentava di essere stato condannato per un reato (ex articolo 279, Dlgs 152/2006) mai commesso in quanto in possesso di un titolo abilitativo e, segnatamente, di una "autorizzazione di compatibilità ambientale" rilasciata dalla Regione Lombardia.
La Cassazione ha invece ribadito che l'autorizzazione all'esercizio di impianti produttivi di emissioni ex articolo 269 del Dlgs 152/2006 ha funzioni non soltanto abilitative, ma anche di controllo del rispetto della normativa di settore e presuppone, per il rilascio, un procedimento amministrativo complesso, che involge anche aspetti prettamente tecnici. Va pertanto esclusa la possibilità di provvedimenti equipollenti o sostitutivi del formale atto autorizzativo.
Corte di Cassazione
Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56281
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