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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 gennaio 2019, n. 4250

Aria - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione alle emissioni - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Esercizio di attività senza autorizzazione - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Natura permanente del reato - Sussistenza - Sequestro degli impianti - Finalità - Impedire la protrazione della condotta illecita - Legittimità - Sussistenza

Considerata la natura permanente del reato di esercizio attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è legittimo il sequestro degli impianti per impedire il protrarsi della condotta.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 29 gennaio 2019, n. 4250 con cui ha confermato il sequestro di una attività in Campania di produzione e cottura di argilla e realizzazione di manufatti in ceramica, con l'utilizzo di due forni alimentati a metano, tre forni elettrici ed uno a muffola, oltre che l'attività di serigrafia mediante quattro macchinari a ciò destinati e l'utilizzo di solventi, il tutto senza autorizzazione alle emissioni come richiesta dal Dlgs 152/2006. L'imputato era quindi incorso nella contravvenzione dell'articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 che punisce l'esercizio di una attività senza la prevista autorizzazione alle emissioni in atmosfera: trattasi di reato permanente che cessa nel momento in cui si ottiene il titolo abilitativo.
Pertanto, avendo la contravvenzione prevista dall'articolo 279, comma 1, del Dlgs 152/2006 natura di reato permanente, l'esercizio in assenza della prescritta autorizzazione di uno stabilimento ne giustifica il sequestro finalizzato ad impedire la protrazione della condotta illecita sussistendo dunque gli elementi non solo del fumus del reato ma anche del periculum in mora poiché finché viene continuata l'attività risultano pacificamente sussistenti i necessari requisiti della concretezza ed attualità del pericolo richiesti a fini del sequestro.

Corte di Cassazione

Sentenza 29 gennaio 2019, n. 4250