Delibera Arera 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/Rif
Regolazione tariffaria impianti di gestione rifiuti (Mtr-2) - Impianti minimi - Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 10548, n. 10550, n. 10734, n. 10775 del 2023
N.d.R.:
1) la presente delibera modifica la delibera 363/2021/R/Rif recante il metodo tariffario degli impianti di trattamento rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2) in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 6 dicembre 2023, n. 10548 e 10550, 12 dicembre 2023, n. 10734 e 14 dicembre 2023, n. 10775 secondo le quali le disposizioni del Mtr-2 concernenti i criteri di individuazione degli impianti "minimi" non rientrassero nell'alveo del potere regolatorio e pianificatorio dell'Arera ma fossero di competenza statale.
2) l'articolo 1 delle presente delibera relativo alla ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 10548/2023, 10550/2023, 10734/2023 e 10775/2023, è stato confermato dalla delibera Arera 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/Rif
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 23 gennaio 2024, n 7/2024/R/Rif
(Pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 24 gennaio 2024)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1280a
riunione del 23 gennaio 2024
Visti:
— la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
— la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
— la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/2006);
— la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
— il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/2020);
— il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
— la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (di seguito: legge 118/22);
— il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/2022);
— il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del regolamento n. 2021/241/Ue;
— il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante "Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti" (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257);
— le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548,10550, 10734, 10775 del 2023 in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti (impianti minimi);
— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr);
— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr-2);
— la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/Rif, recante "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2), sulla base dei criteri recati dal Tiwacc di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/Com" (di seguito: deliberazione 68/2022/R/Rif);
— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/Rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/Rif);
— la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/Rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 487/2023/R/Rif);
— la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/Com, recante "Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l'anno 2024" (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/Rif, recante "Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)";
— il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/Rif, recante "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2) — Orientamenti finali";
— il documento per la consultazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 611/2022/R/Rif, recante "Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Orientamenti per l'introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati";
— il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/Rif, recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)".
Considerato che:
— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";
— l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
— inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
• "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga'" (lettera f);
• "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lettera g);
• "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lettera h);
• "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lettera i).
Considerato che:
— più di recente, l'articolo 14 della legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all'Autorità i seguenti compiti:
• definizione "di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti" (comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006);
• acquisizione dagli "operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale" (comma 1-ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006);
— peraltro, in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (definiti come i "servizi erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza"), con il decreto legislativo 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
• restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1);
• "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1).
Considerato, inoltre, che:
— con la deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità ha adottato il Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel Mtr di cui alla deliberazione 443/2019/R/Rif;
— con la menzionata deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha, altresì, definito per gli anni a = {2022, 2023, 2024, 2025}, una regolazione tariffaria asimmetrica per i differenti servizi del trattamento, attraverso opzioni regolatorie articolate sulla base del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato), nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale, di gestire compiutamente i rifiuti;
— l'Autorità ha quindi introdotto le definizioni di impianti di chiusura del ciclo "integrati" e "minimi" (assoggettati a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la gerarchia europea per la gestione dei rifiuti) e di impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" (con obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi applicati ai flussi conferiti agli impianti di discarica e incenerimento senza recupero energetico, ma non assoggettati alla regolazione dei costi riconosciuti);
— inoltre, al fine di favorire gli investimenti nella filiera impiantistica del trattamento dei rifiuti, promuovendo quelli più rilevanti in termini di benefici per il sistema, la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti "minimi" ha previsto un limite alla crescita annuale dei corrispettivi che sia:
• modulato in funzione di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto, incentivando soluzioni di trattamento sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;
• determinato in base a valutazioni di prossimità con riferimento ai flussi in ingresso agli impianti, rimesse ai soggetti competenti, a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli stessi, come meccanismo di promozione dell'accettazione sociale degli investimenti indispensabili per il riequilibrio dei flussi fisici dei rifiuti e la chiusura del ciclo, con conseguenti impatti positivi anche in termini di tutela ambientale in ragione della prossimità degli impianti ai luoghi di produzione dei rifiuti;
— nel delineare la citata disciplina l'Autorità ha, quindi, demandato al competente livello istituzionale ("nell'ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente", ai sensi del comma 6.1 del provvedimento in parola) la decisione in ordine all'individuazione (o meno) degli impianti "minimi" da assoggettare alla regolazione;
— l'intervento regolatorio in parola ha:
• preso le mosse da un riscontrato deficit impiantistico, tra l'altro evidenziato nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulata ai fini dell'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2021, da cui emergeva un "rilevante gap impiantistico, soprattutto nelle aree del centro e del sud del Paese, che non riescono a trattare tutto il rifiuto urbano residuo raccolto, che viene quindi in parte destinato a impianti localizzati al Nord o all'estero. Tale situazione appare generare diverse criticità concorrenziali, (…) e vale a definire un eccessivo potere di mercato in capo ai pochi impianti esistenti, con un possibile incremento dei costi di complessiva gestione dei rifiuti urbani e maggiore spesa per i cittadini";
• beneficiato di un'ampia e articolata partecipazione di tutti i soggetti interessati, in un comparto, peraltro, caratterizzato da una struttura di governance multilivello particolarmente complessa, oltre che da un assetto gestionale notevolmente parcellizzato. Dal punto di vista istituzionale, l'Autorità ha avviato un confronto strutturato e periodico con i soggetti territoriali, al fine di acquisire utili elementi per l'azione regolatoria in questione, anche attraverso diversi incontri del Tavolo tecnico permanente istituito dall'Autorità con la deliberazione 333/2019/A, cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle Regioni e delle autonomie locali (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Unione province d'Italia, Associazione nazionale Comuni italiani, Associazione nazionale degli Enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti);
— il settore del ciclo dei rifiuti, per quanto complesso e ricco di significative sfaccettature, ha risposto in modo ampiamente soddisfacente alla nuova regolazione, tanto che, ai sensi del Mtr-2, sono state trasmesse all'Autorità – ai fini della verifica della coerenza regolatoria degli atti elaborati e della conseguente approvazione – le predisposizioni dei piani economico-finanziari (Pef) 2022— 2025 recanti le entrate tariffarie per 5.987 ambiti tariffari, nonché le proposte tariffarie per 61 impianti di trattamento qualificati come "minimi" o come impianti "intermedi" dai quali provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", mentre alcune Regioni (segnatamente, Lombardia, Sardegna e Molise) hanno comunicato di non aver ritenuto opportuno individuare impianti "minimi" nel territorio di competenza;
— una condivisione dei presupposti alla base della disciplina varata dall'Autorità per la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti è emersa anche dalla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 22 dicembre 2022, che ha riconosciuto la rilevanza – sotto il profilo antitrust – dei requisiti indicati dal Mtr-2 ai fini dell'assoggettabilità degli impianti di trattamento alla regolazione tariffaria, richiedendo alle regioni una individuazione degli impianti "minimi" che risulti coerente con i criteri fissati dal Mtr-2, in particolare auspicando "non soltanto che l'individuazione degli impianti minimi avvenga, per il futuro, in presenza dei requisiti di rigidità strutturale del mercato del trattamento della Forsu individuati da Arera (un forte e stabile eccesso di domanda e un limitato numero di operatori), ma anche che vengano modificate coerentemente le delibere regionali non conformi, (…) affinché la deliberazione Arera n. 363/2021 trovi applicazione per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal regolatore stesso (colmare il gap impiantistico di Regioni deficitarie)".
Considerato, anche, che:
— tra le novità normative che sono state introdotte dal decreto legislativo 116/2020, di particolare interesse in questa sede risulta la prevista adozione (ad opera dell'inserimento dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 152/2006) del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (di seguito anche: Pngr) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
— successivamente, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è stato espressamente individuato tra le riforme ("Riforma 1.2") da adottare nell'ambito della Misura M2C1 del Pnrr, contestualmente rilevando come "a fronte delle evidenze emerse dalla Commissione europea sull'assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all'insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulta necessario sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il programma, oltre ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti, consentirà di colmare le lacune impiantistiche e gestionali. Inoltre, il programma permetterà di migliorare significativamente i dati medi nazionali e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.)";
— ai fini della predisposizione del Pngr, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ha istituito un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'Autorità, delle Regioni, delle due Province autonome e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci);
— anche tenuto conto "delle esigenze manifestate dal suddetto tavolo tecnico in ordine alla portata e al valore strategico del documento", con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, è stato quindi approvato "il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (…) con valenza per gli anni dal 2022 al 2028", disponendo che lo stesso sia "aggiornato almeno ogni sei anni, fatta salva la possibilità di anticiparne la revisione a seguito di modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale";
— il Pngr, infatti, in sede di individuazione dei "criteri e [delle] linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali" (capitolo 9), ha evidenziato, tra l'altro, che "le attività necessarie per l'elaborazione dei Piani regionali, in particolare l'analisi dei flussi, a supporto della pianificazione per tracciare i rifiuti e colmare i gap impiantistici, (…) sono azioni altresì funzionali e sinergiche alla ricognizione e alla classificazione degli impianti di trattamento (…) con specifico riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso per il trattamento dei rifiuti conferiti. Peraltro, l'esito di tale classificazione e, in particolare, le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come "minimi" devono trovare adeguata giustificazione e sviluppo nei pertinenti atti di programmazione regionale";
— il medesimo Pngr ha, poi, precisato che "ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del Dlgs n. 152/2006, le Regioni sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi Piani regionali di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente Pngr, a meno che gli stessi non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea".
Considerato, altresì, che:
— più in dettaglio, il Pngr, nel disciplinare "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali" (di cui al citato capitolo 9), ha specificato:
• che i Piani regionali di gestione dei rifiuti debbono essere articolati in macrosezioni riconducibili ai contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, recando, in particolare: i) una sezione "Governance/organizzazione territoriale", in cui riportare il "complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, (…)", ii) una sezione denominata "Analisi/evoluzione flussi/Fabbisogno impiantistico", in cui riportare, tra l'altro, la "Valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità e, se necessario, degli investimenti correlati" (paragrafo 9.2);
• per quanto concerne "La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento" (paragrafo 9.6), che:
"gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono individuati (in base alle risultanze del monitoraggio svolto dalle Regioni e dalle Province autonome in merito all'organizzazione territoriale, all'analisi e all'evoluzione prevista dei flussi, nonché a valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione) qualora risultino operare, offrendo la propria capacità di trattamento, in un mercato caratterizzato da rigidità strutturali, nella misura di un ampio e stabile eccesso di domanda a fronte di un limitato numero di operatori presenti, avendo eventualmente capacità di trattamento già impegnata da flussi garantiti dagli strumenti di programmazione, o da altri atti amministrativi, o, comunque, essendo individuati come tali in sede di programmazione";
"l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" richiede da parte delle Regioni e Province autonome la contestuale indicazione: a. dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto (...); b. dell'eventuale distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che la Regione o Provincia autonoma ritengano utile specificare; c. dell'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti (quali per esempio gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani o gestori di impianti di trattamento intermedio)";
"alla luce del precedente punto c., è altresì richiesto che siano esplicitati gli eventuali impianti "intermedi" da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", integrando tale elenco con le medesime informazioni di cui ai precedenti punti a. (flussi previsti) e c. (soggetti conferitori)";
"la qualifica di impianto "minimo" ha durata minima per un periodo almeno biennale, (…), e può essere anche parziale, qualora l'impianto conservi una capacità residua di trattamento non impegnata dalla programmazione regionale".
Considerato, poi, che:
— nell'ambito dell'aggiornamento biennale del metodo tariffario Mtr-2, l'Autorità — prendendo atto dell'esistenza della tipologia di impianti "minimi" individuati sulla base del Pngr e della regolazione dalla stessa Autorità varata — con deliberazione 389/2023/R/Rif ha provveduto a confermare e ad aggiornare l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, anche al fine di consentire la piena applicabilità di quanto previsto dal Pngr medesimo;
— ai fini dell'aggiornamento 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, con la deliberazione 487/2023/R/Rif si è poi proceduto – in attuazione di quanto previsto dalla richiamata deliberazione 389/2023/R/Rif – alla determinazione di taluni valori monetari e finanziari, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi d'uso del capitale, tra l'altro prevedendo di confermare – in sede di prima applicazione e al fine di permettere l'adozione delle determinazioni tariffarie secondo le scadenze stabilite – i valori dei parametri alla base della determinazione del tasso di remunerazione per le attività di trattamento e per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani individuati dagli articoli 1 e 2 dalla deliberazione 68/2022/R/Rif, fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti che tengano conto delle determinazioni in merito all'attivazione del meccanismo di trigger di cui all'articolo 8 del Tiwacc. L'attivazione di detto meccanismo di trigger e l'aggiornamento dei valori dei parametri del Wacc, comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, è stato successivamente disposto dall'Autorità con deliberazione 556/2023/R/Com.
Considerato, infine, che:
— successivamente, con le sentenze del 6 dicembre 2023, n. 10548 e n. 10550, e con le sentenze del 12 dicembre 2023, n. 10734, e del 14 dicembre 2023, n. 10775, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dall'Autorità contro le sentenze di primo grado emesse dal Tar Lombardia con le quali erano stati accolti i ricorsi di alcuni operatori avverso la deliberazione 363/2021/R/Rif, ritenendo che le disposizioni contenute nel Mtr-2 concernenti i criteri per l'individuazione degli impianti "minimi" non rientrassero nell'alveo del potere regolatorio definito dall'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017 e, conseguentemente, annullando le contestate previsioni sugli impianti "minimi", anche precisando che "attraverso l'esercizio di un potere non attribuitole dalla legge l'Autorità ha determinato un'inversione procedimentale dell'iter di programmazione. Solo dopo l'adozione del Programma nazionale [per la gestione dei rifiuti] – con l'individuazione in quella sede dei criteri per la qualificazione degli impianti come minimi – l'Arera avrebbe potuto (e dovuto) disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento";
— nelle sentenze sopra menzionate, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che:
• è "di immediata evidenza come l'intero sistema, per quanto apprezzabile negli obiettivi e virtuoso nella concezione, si spinga ben oltre l'ambito tariffario, indirizzando l'operatività delle Regioni verso una programmazione razionale che valorizzi le esigenze del territorio fornendo risposte ricavate dallo stesso, ovvero attingendole all'imprenditoria privata ivi esistente, senza che sia stata effettuata a monte un effettivo piano dei fabbisogni rispetto ad un obiettivo di autosufficienza predeterminato";
• "sotto un profilo strettamente letterale, (…) mentre con riferimento alla individuazione del "metodo tariffario", l'oggetto è limitato al "servizio integrato dei rifiuti" e ai "singoli servizi che costituiscono attività di gestione"; con riguardo alle "tariffe di accesso" (c.d. "tariffe al cancello"), esso può estendersi a tutti gli impianti di trattamento, anche estranei al servizio (i c.d. "gestori non integrati"), purché tuttavia ciò avvenga con la dimostrata finalità di migliorare il ciclo dei rifiuti urbani e assimilati. Da qui la sostanziale estraneità allo stesso della regolamentazione delle tariffe "al cancello" degli impianti di trattamento di rifiuti speciali, salvo si tratti della particolare tipologia degli stessi che deriva dal recupero dei rifiuti urbani medesimi (articolo 184, comma 2, lettera g), siccome in grado di impattare sulla chiusura del ciclo, con riferimento ai quali non esiste una pregiudiziale negativa per oggetto ad applicare le "tariffe al cancello"";
• "la regolazione è sicuramente strumento anche pro concorrenziale, come rivendicato da Arera, funzionale a garantire condizioni di qualità uniformi sul territorio, pur salvaguardando le specificità territoriali, quanto meno in termini di livello minimo essenziale. Ciò tuttavia non può avere una portata illimitata, dovendo l'atipicità finalistica del relativo potere confrontarsi con la tipicità di quelli delle altre amministrazioni che con esso interferiscono";
-il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che:
• l'Autorità "nel fornire i criteri per individuare gli [impianti] "minimi" quale fattore essenziale per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, non solo ha indirizzato il potere programmatorio delle Regioni, avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato, che il legislatore non ha inteso delegarle, neppure nelle più recenti novelle di settore (v. la più volte ricordata legge del 2020 che ha introdotto l'articolo 198-bis del Dlgs n. 152 del 2006); ma ha di fatto arricchito di contenuti ad esso estranei il potere pianificatorio delle Regioni, individuando la soluzione "normativa" alle criticità impiantistiche nella sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza";
• "in sintesi, vuoi che la delibera n. 363 del 2021 sia un mero "fatto storico" di cui il Programma nazionale [per la gestione dei rifiuti] dà atto, vuoi che, viceversa, nel farlo ridetto Programma ne abbia recepito i contenuti, operando la novazione della fonte ipotizzata da Arera, ciò non può che valere pro futuro", non mancando di evidenziare come "egualmente vero è che il Ministero mostra in verità di condividere le opzioni dell'Autorità, evidentemente non ravvisando nella relativa estrinsecazione alcuna invasione delle proprie competenze".
Ritenuto che:
— in ottemperanza ai pronunciamenti giurisprudenziali sopra richiamati, sia necessario e opportuno, nella riedizione del potere regolatorio tariffario di competenza, tenere conto dell'intervenuta adozione, con il decreto ministeriale giugno 2022, n. 257, del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti – recante, tra l'altro, l'indicazione dei criteri per la qualificazione degli impianti come "minimi" – e, conseguentemente, disciplinarne i profili tariffari, secondo la competenza attribuita dall'ordinamento all'Autorità; a quest'ultimo riguardo, è bene ribadire, infatti, come anche specificato in altri atti regolatori, che attraverso l'istituto degli impianti "minimi", l'Autorità non ha mai inteso intervenire sulle competenze pianificatorie di altri soggetti competenti alla concreta individuazione di tale tipologia di impianti, né sulle competenze in materia di assegnazione dei servizi che possono essere svolti attraverso i medesimi impianti: gli interventi dell'Autorità hanno unicamente di mira la realizzazione d'una finalità di tipo proconcorrenziale, di ridurre il potere di mercato dei gestori che si trovano a gestire tale tipologia impiantistica;
— allo scopo di perseguire le predette finalità procompetitive, che peraltro si connettono inevitabilmente, nel caso di specie, a quelle di promozione dell'efficienza dei servizi, nonché di tutela degli utenti finali, come previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995, sia necessario favorire condizioni non discriminatorie, confermando i criteri generali per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento introdotti con la deliberazione 363/2021/R/Rif, e successivamente aggiornati con 389/2023/R/Rif; ciò in quanto:
i) da un lato, le sentenze in oggetto lasciano impregiudicata la possibilità di recuperare, seppure pro futuro, la disciplina degli impianti "minimi" in ragione dell'avvenuta riproposizione nel Pngr dei criteri per l'individuazione dei medesimi;
ii) dall'altro lato, non vi sono elementi che richiedano di rivedere la disciplina adottata con le citate deliberazioni, ritenuta dall'Autorità adeguata e proporzionale, né censurata nel merito dal giudice amministrativo;
— sia, pertanto, necessario prevedere che i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di cui alla deliberazione 363/2021/R/Rif, e in particolare al Titolo VI del Mtr-2, si applichino a decorrere dal 2024;
— sia, altresì, opportuno rinviare al terzo periodo regolatorio la disciplina dei criteri per la quantificazione delle componenti perequative ambientali, istituite con la deliberazione 363/2021/R/Rif, nonché del relativo sistema perequativo (da attivare presso Csea), anche beneficiando delle informazioni che saranno acquisite con riferimento al primo biennio di applicazione (2024-2025) dei criteri di determinazione tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
— sia, inoltre, necessario prevedere che le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" trovino applicazione nei confronti degli impianti che siano individuati come tali in coerenza con i criteri indicati nel Pngr (al capitolo 9, recante "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali"), pur ribadendo quanto già detto sopra, ossia che l'istituto degli impianti "minimi", avendo carattere puramente regolatorio, non interferisce con gli obiettivi della programmazione e con le necessità impiantistiche stabilite da ogni Regione con riferimento al proprio territorio (nella relativa pianificazione, in coerenza con i criteri stabiliti nel citato Programma nazionale per la gestione dei rifiuti), ma risponde alla necessità procompetitiva di assicurare livelli di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, rispetto alle soluzioni impiantistiche riconducibili ai suddetti impianti "minimi"; del resto, come ad esempio anche chiarito espressamente per i settori dell'energia dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità è un'articolazione dello Stato, di cui quest'ultimo si avvale per l'esercizio delle sue prerogative nei confronti delle Regioni;
— sia, conseguentemente, necessario adeguare la deliberazione 363/2021/R/Rif e il relativo allegato A (Mtr-2), nelle parti relative alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, anche al fine di consentire la piena applicabilità del richiamato Pngr.
Ritenuto, anche, che:
— alla luce dell'attivazione del meccanismo di trigger di cui all'articolo 8 del Tiwacc e all'aggiornamento dei valori dei parametri del Wacc, comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, disposto dall'Autorità con deliberazione 556/2023/R/Com, per quanto attiene ai parametri specifici relativi al settore dei rifiuti sia necessario procedere – in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 389/2023/R/Rif e al punto 2 della deliberazione 487/2023/R/Rif – all'aggiornamento dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV del Mtr-2, individuando:
• per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", relativamente a ciascun anno a = { 2024,2025}:
ai fini del calcolo della componente relativa alla remunerazione del capitale (Ra), un valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto, WACCa, pari al 6,6%;
ai fini del calcolo della componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso (RLIC,a), un valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto, WACCRID,a, pari al 5,2% e un valore del parametro Kdreala pari a 1,64%;
• relativamente all'aggiornamento delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani — fermi restando i valori provvisori dei parametri finanziari di cui al punto 2 della deliberazione 487/2023/R/Rif previsti per gli anni a = {2024, 2025} – e ai fini della quantificazione dei conguagli (da definirsi nell'ambito del terzo periodo regolatorio):
un valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto, WACCa, pari al 6,3%;
un valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto, WACCRID,a, pari al 5,0% e un valore del parametro Kdreala pari a 1,64%;
— sia comunque opportuno prevedere la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in accordo con il pertinente gestore, di anticipare l'applicazione dei parametri finanziari di cui al precedente alinea già nell'ambito dell'aggiornamento del piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Ritenuto, infine, che:
— le specifiche ragioni di finalizzare in tempi brevi le regole, i criteri e le modalità operative per consentire ai soggetti coinvolti di addivenire tempestivamente alle predisposizioni delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il biennio 2024-2025, siano incompatibili con l'effettuazione di una previa consultazione pubblica ai sensi del comma 1.4 dell'allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
— inoltre, le sentenze del Consiglio di Stato alle quali si ottempera (6 dicembre 2023, n. 10548 e n. 10550, 12 dicembre 2023, n. 10734, e 14 dicembre 2023, n. 10775) abbiano contenuto autoesecutivo, e non abbiano statuito nulla in merito agli specifici contenuti della disciplina degli impianti "minimi", la quale è stata già sottoposta a consultazione;
— sia, pertanto, necessario adottare le misure d'ottemperanza sopra enucleate senza procedere a preventiva consultazione;
— peraltro, nella prospettiva di assicurare partecipazione e trasparenza, sia comunque opportuno assegnare un termine entro il quale i soggetti eventualmente interessati possano presentare osservazioni e proposte in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 1 del presente provvedimento, al fine di eventualmente adeguare, integrare o confermare dette disposizioni; sia a tal fine congruo fissare all'uopo un tale termine al 14 febbraio 2024;
— sia opportuno, oltre al termine assegnato al precedente punto, far ricorso allo strumento del Tavolo tecnico permanente di cui alla deliberazione 333/2019/A per valorizzare ulteriormente l'interlocuzione tecnico-istituzionale con i soggetti titolari di competenze in materia
Delibera
Articolo 1
Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023
1.1 Allo scopo di perseguire le finalità procompetitive, di efficienza dei servizi e di tutela degli utenti finali, come previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995, favorendo condizioni non discriminatorie, sono adottati i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento a decorrere dal 2024, in considerazione dei "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali" recati dal Piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui al decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257.
1.2 Conseguentemente:
a) alla deliberazione 363/2021/R/Rif sono apportate le seguenti modificazioni:
i. all'articolo 2 — Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario, il comma 2.2 è sostituito dal seguente:
"2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento relative a ciascun anno 2024 e 2025, si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.";
ii. all'articolo 3 — Infrastrutture per la circular economy, il comma 3.2 è sostituito dal seguente:
"3.2 La determinazione delle tariffe di accesso, di cui al comma 3.1, lettera c), avviene a decorrere dal 2024 tramite la modulazione degli strumenti di regolazione distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi", di cui al Titolo VI del Mtr-2, in coerenza con i criteri indicati nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (Pngr) approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, come eventualmente modificati o integrati.";
iii. all'articolo 5 — Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, il primo periodo del comma 5.1 è sostituito dal seguente:
"In ciascun anno 2024 e 2025, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" di cui al comma 3.2 applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2023, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del precedente comma 2.2, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all'articolo 23 del Mtr-2";
iv. ai commi 5.2 e 5.3, le parole "In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "In ciascun anno 2024 e 2025";
v. al comma 5.4, le parole "1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2024";
b) all'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/Rif, recante il Mtr-2, sono apportate le seguenti modificazioni:
i. all'articolo 1 — Definizioni:
le parole "Pef è il Piano economico finanziario, sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del secondo periodo regolatorio), che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Pef si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "Pef è il Piano economico finanziario, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Pef si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario. Il Pef è sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del secondo periodo regolatorio) ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, mentre è sviluppato limitatamente al biennio 2024-2025 ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi"";
è aggiunta la seguente definizione: "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti o Pngr è il Programma approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, adottato in attuazione dell'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi del quale il Programma in parola fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del menzionato decreto legislativo n. 152/2006;"
ii. all'articolo 8-Costi operativi di gestione, al comma 8.4, dopo le parole "La componente CTSa, (come definita", sono aggiunte le seguenti: ", a partire dal 2024,";
iii. al comma 8.6, dopo le parole "La componente CTRa (come definita", sono aggiunte le seguenti: ", a partire dal 2024,";
iv. all'articolo 18 — Conguagli relativi ai costi variabili, al comma 18.1, la lettera h) è soppressa;
v. all'articolo 21 — Matrice delle opzioni regolatorie, al comma 21.1, le parole "per ciascun anno a = {2022, 2023,2024,2025}" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno a = {2024, 2025}";
vi. all'articolo 23-Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", al comma 23.2:
le parole "In ciascun anno a = {2022,2023,2024, 2025}, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, τa" sono sostituite dalle seguenti: "In ciascun anno a = {2024, 2025}, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2023, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, τa";
alla lettera a), le parole "A valle della prima attivazione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, e comunque a partire dal 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito del terzo periodo regolatorio";
vii. il comma 23.3 è sostituito dal seguente:
"23.3 In ciascun anno a = {2024, 2025}, il fattore tariffario τa è determinato sulla base della seguente condizione:
dove:
• VRIa è il vincolo ai ricavi dell'impianto, dato dalla somma dei costi riconosciuti nella corrispondente annualità, indicati al precedente comma 23.2, lettera a);
• RI_TRA2023 indica i ricavi relativi alle attività di trattamento, ovvero corrispondenti ai flussi in ingresso all'impianto, nell'anno 2023.";
viii. al comma 23.4, le parole "In ciascun anno a = {2022, 2023,2024, 2025}" sono sostituite dalle seguenti: "In ciascun anno a = {2024, 2025}";
ix. al comma 23.4-bis, le parole "Ai fini dell'aggiornamento biennale delle tariffe di accesso, in ciascun anno a = {2024, 2025}" sono sostituite dalle seguenti: "In ciascun anno a = {2024, 2025}";
x. il comma 23.5, è sostituito dal seguente:
"23.5 Con riferimento al primo anno di applicazione, ? = {2024}, il limite di prezzo di cui al comma 23.4 si applica ponendo τa−1 = 1";
xi. al comma 23.6, le parole "a partire dal 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2026";
xii. al comma 23.8, le parole "In ciascun anno a = {2022, 2023,2024, 2025}" sono sostituite dalle seguenti: "In ciascun anno a = {2024, 2025}";
xiii. all'articolo 24 — Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", al comma 24.1, le parole "applicano condizioni" sono sostituite dalle seguenti: ", in ciascun anno a = {2024, 2025}, applicano condizioni";
xiv. all'articolo 25-Tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi, al comma 25.1, le parole "applicano le regole" sono sostituite dalle seguenti: "applicano, per ciascun anno a = {2024, 2025}, le regole";
xv. all'articolo 26-Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti, al comma 26.1, le parole "per ciascun anno a = {2022, 2023,2024, 2025}" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno a = {2024, 2025}";
xvi. al comma 26.2, le parole "la componente CTSa" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascun anno a = {2024, 2025}, la componente CTSa";
xvii. al comma 26.3, le parole "la componente CTRa" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascun anno a = {2024, 2025}, la componente CTRa";
xviii. il comma 26.6, è sostituito dal seguente:
"26.6 Ai fini della determinazione delle componenti di costo CTSa e CTRa si considera, per ciascun anno a = {2022, 2023, 2024, 2025}, con riferimento a tutti gli impianti di trattamento, il corrispettivo unitario pari:
a) in presenza di tariffe amministrate, alla tariffa approvata e/o giustificata dal soggetto competente nell'anno (a-2);
b) in tutti gli altri casi, alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata nell'anno (a-2) in esito a procedure negoziali.
Con riguardo agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'Articolo 25, le pertinenti componenti di costo, CTSmin,a e CTRmin,a riferite agli anni a = {2024, 2025}, sono soggette a conguaglio nell'ambito della quantificazione della componente RCtotTV del terzo periodo regolatorio, nei limiti e nei termini che saranno successivamente definiti, al fine di consentire il recupero – solo se di entità significativa – della differenza tra i costi riconosciuti degli anni 2024 e 2025 conseguenti all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'articolo 25 calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alle medesime annualità tramite le componenti CTSmin,2024, CTSmin,2025, CTRmin,2024. e CTRmin,2025.";
xix. il comma 26.7 è soppresso.
1.3 È rinviata al terzo periodo regolatorio la disciplina dei criteri per la quantificazione delle componenti perequative ambientali, istituite con la deliberazione 363/2021/R/Rif, nonché del relativo sistema perequativo (da attivare presso Csea), anche beneficiando delle informazioni che saranno acquisite con riferimento al primo biennio di applicazione (2024-2025) dei criteri di determinazione tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
1.4 Conseguentemente a quanto previsto al precedente comma 1.3:
a) alla deliberazione 363/2021/R/Rif sono apportate le seguenti modificazioni:
i. all'articolo 3 — Infrastrutture per la circular economy, al comma 3.3, le parole "A partire dall'anno 2022 sono applicate le seguenti componenti perequative, istituite col presente provvedimento:" sono sostituite dalle seguenti: "Col presente provvedimento sono istituite le seguenti componenti perequative, applicabili a partire dall'anno 2026:";
ii. il comma 3.4 è sostituito dal seguente:
"3.4 In sede di definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il terzo periodo regolatorio, sono disciplinati dall'Autorità:
a) i criteri per la quantificazione delle componenti perequative ambientali di cui al precedente comma 3.3, nonché le modalità con le quali deve esserne data separata evidenza – nei documenti di fatturazione, ovvero negli avvisi di pagamento — sia al gestore che conferisce all'impianto, sia agli utenti finali;
b) il sistema perequativo, da attivare presso Csea.";
b) all'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/Rif, recante il Mtr-2, sono apportate le seguenti modificazioni:
i. all'articolo 22-Regolazione per gli impianti di chiusura del ciclo "integrati", al comma 22.2, dopo le parole "che il gestore integrato" sono aggiunte le seguenti: ", a partire dal 2026,";
ii. il comma 22.3 è sostituito dal seguente:
"22.3 La componente ambientale (Camb,I), che è disciplinata in sede di definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il terzo periodo regolatorio secondo quanto previsto al comma 3.4 della deliberazione di approvazione del presente allegato, non rientra nel computo delle entrate tariffarie di cui al metodo tariffario pro tempore vigente.";
iii. all'articolo 23 — Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", al comma 23.9:
alla lettera a), le parole "le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi"" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun anno a = {2024, 2025}, le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi"";
alla lettera b), le parole "le componenti perequative ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2026, le componenti perequative ambientali";
alla lettera b), secondo alinea, le parole ", che trova applicazione solo con riferimento alle gestioni per le quali sia stato valutato, dal competente Etc, un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", secondo quanto previsto al comma 5.1, lettera b). Detta valutazione dove essere comunicata al gestore dell'impianto dall'Etc o dal gestore degli impianti di cui al successivo articolo 25" sono soppresse;
iv. il comma 23.10 è sostituito dal seguente:
"23.10 Le componenti perequative ambientali Crec, Cinc e Csmal, che sono disciplinate in sede di definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il terzo periodo regolatorio secondo quanto previsto al comma 3.4 della deliberazione di approvazione del presente allegato, non rientrano né nel computo dei costi riconosciuti del gestore dell'impianto di trattamento, né nel computo delle entrate tariffarie dell'operatore che conferisce allo stesso impianto.";
v. all'articolo 24 — Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", al comma 24.2:
alla lettera a), le parole "le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun anno a = {2024, 2025}, le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"";
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) a partire dal 2026, nel caso in cui l'impianto "aggiuntivo" si configuri come discarica o impianto di incenerimento senza recupero di energia, la componente perequativa ambientale (Csmal) come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti in parola, componente da disciplinare in sede di definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il terzo periodo regolatorio secondo quanto previsto al comma 3.4 della deliberazione di approvazione del presente allegato.";
vi. all'articolo 25 — Tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi, al comma 25.3:
alla lettera a), le parole "si applicano le tariffe di accesso" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun anno a = {2024, 2025}, si applicano le tariffe di accesso";
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) a partire dal 2026, si trasferiscono le componenti perequative ambientali applicate ai flussi in ingresso all'impianto di chiusura del ciclo "minimo" e provenienti da impianti di trattamento intermedi".
1.5 Sono assoggettati alle regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" di cui alla deliberazione 363/2021/R/Rif, come modificata dal presente provvedimento, gli impianti che siano individuati come tali in coerenza con i criteri indicati nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui al decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, come eventualmente modificati o integrati.
1.6 Conseguentemente a quanto previsto al precedente comma 1.5:
a) alla deliberazione 363/2021/R/Rif sono apportate le seguenti modificazioni:
i. l'articolo 6-Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" è sostituito dal seguente:
"6.1 L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" di cui al comma 3.2 avviene sulla base dei criteri indicati dal Pngr di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, come eventualmente modificati o integrati, ed è comunicata all'Autorità in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Autorità medesima.
6.2 Nella comunicazione di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" di cui al precedente comma 6.1, sono esplicitati in coerenza con quanto indicato nel Pngr, anche ai fini di una progressiva sistematizzazione digitale delle informazioni nell'ambito di una adeguata piattaforma:
a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto;
b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;
c) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.
6.3 Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", individuati secondo quanto previsto al precedente comma 6.1, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di successivi aggiornamenti. Il venir meno della qualifica di "minimi" non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima.
6.4 Le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come "minimi" sono coerentemente trattate nei pertinenti atti di programmazione nel rispetto dei "Criteri e [delle] linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali" recati dal Pngr, come eventualmente modificato o integrato.";
b) all'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/Rif, recante il Mtr-2, sono apportate le seguenti modificazioni:
i. all'articolo 21— Matrice di opzioni regolatorie, al comma 21.1, le parole "ove si sia in presenza di un Gestore non integrato, valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, considerando la presenza di flussi garantiti in ingresso — sulla base di quanto previsto in atti di programmazione o di affidamento — e la possibilità di incidere significativamente sulla formazione dei prezzi, tenuto conto delle caratteristiche dell'operatore che gestisce l'impianto di trattamento e delle limitazioni strutturali alla capacità di trattamento dell'impianto medesimo. In esito alla valutazione di cui al precedente periodo sono individuati:" sono sostituite dalle seguenti: "ove si sia in presenza di un Gestore non integrato, valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva, individuando:";
ii. il comma 21.2 è sostituito dal seguente: "Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte), sono individuati in coerenza con i criteri indicati nel Pngr, come eventualmente modificati o integrati.";
iii. il comma 21.3 è sostituito dal seguente:
"21.3 L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte), effettuata ai sensi del comma 21.2, è comunicata all'Autorità in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Autorità medesima. In coerenza con i richiamati criteri indicati nel Pngr, gli impianti diversi da quelli individuati come "minimi" e non gestiti dall'operatore integrato si intendono qualificati come "aggiuntivi", con riferimento ai quali l'Autorità acquisisce gli elementi necessari, in particolare, all'attività di monitoraggio su eventuali rigidità strutturali e all'implementazione del meccanismo perequativo di cui al comma 24.2.";
iv. all'articolo 23 — Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", il comma 23.1 è sostituito dal seguente:
"23.1 In coerenza con quanto indicato nel Pngr, gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", individuati secondo quanto previsto al comma 21.2, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di successivi aggiornamenti".
1.7 La procedura di approvazione recata dalla deliberazione 363/2021/R/Rif è adeguata tenuto conto di quanto disposto al comma 1.1 e il termine per la trasmissione all'Autorità della predisposizione del piano economico finanziario per il biennio 2024-2025, ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", è rideterminato al 30 giugno 2024. Conseguentemente:
a) alla deliberazione 363/2021/R/Rif sono apportate le seguenti modificazioni:
i. all'articolo 7 — Procedura di approvazione, al comma 7.2, le parole "per il periodo 2022-2025" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2024-2025";
ii. al comma 7.3, le parole "Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati" sono sostituite dalle seguenti: "Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 (soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8), nonché quello di cui al comma 7.2 sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati";
iii. il comma 7.5 è sostituito dal seguente:
"7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:
a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, nonché la predisposizione del piano economico finanziario per il biennio 2024-2025 ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero, con riferimento al 2024, le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".";
iv. al comma 7.6, lettera b), le parole "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";
v. all'articolo 8 — Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, il comma 8.1 è sostituito dal seguente:
"8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario di cui al comma 7.1 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui al comma citato ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";
vi. al comma 8.2, lett. b), le parole ", ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi"" sono soppresse;
vii. al comma 8.3, la lettera b) è soppressa;
b) all'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/Rif, recante il Mtr-2, sono apportate le seguenti modificazioni:
i. all'articolo 27 — Contenuti minimi del Pef, al comma 27.1, le parole "Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente allegato, i gestori predispongono il Pef, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025" sono sostituite dalle seguenti; "Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente allegato, i gestori predispongono il Pef, dettagliandone lo sviluppo per i periodi richiamati nei citati commi";
ii. al comma 27.3:
le parole "quadriennio 2022-2025" sono sostituite dalle seguenti: "periodo di riferimento";
le parole "nel quadriennio" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo di riferimento";
iii. al comma 27.4, le parole "per ciascun a = {2022, 2023,2024, 2025}" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno a".
Articolo 2
Aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025
1.8 Per gli anni a = {2024, 2025}, ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", sono individuati il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, di cui al comma 14.1 del Mtr-2, nonché il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e il valore del parametro Kdreala funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, SLIC,a, di cui al comma 14.6 del Mtr-2, come di seguito riportati:
|
|
Attività di trattamento |
| WACCa | 6,6% |
| WACCRID,a | 5,2% |
| Kdreala | 1,64% |
1.9 Fermi restando i valori provvisori dei parametri finanziari di cui al punto 2 della deliberazione 487/2023/R/Rif volti all'aggiornamento delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per gli anni a = {2024,2025}, ai fini della quantificazione dei conguagli (da definirsi nell'ambito del terzo periodo regolatorio), sono individuati i seguenti valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, nonché del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCRID,a e del parametro Kdreala funzionali alla determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, SLIC,a:
|
|
Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani |
| WACCa |
6,3% |
| WACCRID,a |
5,0% |
| Kdreala |
1,64% |
1.10 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'Ente territorialmente competente ha facoltà di assumere, in accordo con il pertinente gestore, quali valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACCa, del tasso di remunerazione del capitale investito WACCRID,a e del parametro Kdreala, quelli indicati al precedente comma 1.2 al fine di anticiparne gli effetti.
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 È rinviata a successive determinazioni del Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono la predisposizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per gli anni 2024 e 2025 (con particolare riferimento al piano economico-finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati).1
3.2 Ai sensi del comma 1.4 dell'allegato A alla deliberazione 649/2014/A, è fissato al 14 febbraio 2024 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte (da inviare all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all'indirizzo ambiente@arera.it) in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 1 dal presente provvedimento, al fine di consentire eventuali adeguamenti od integrazioni.
3.3 Il presente provvedimento, unitamente alla deliberazione 363/2021/R/Rif e al relativo allegato A (Mtr-2), come integrati e modificati dalle disposizioni recate dalla presente deliberazione, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
Note redazionali
Si veda la determinazione 16 aprile 2024, n. 2/Dtac/2024.