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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 settembre 2022, n. 36820

Tutela dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti – Nozione di "attività radiodiagnotiche complementari" – Articolo 7, comma 1, lettera 8 e articolo 159, comma 13, Dlgs 101/2020 – Requisiti di contestualità, integratezza e indilazionabilità rispetto all'espletamento della procedura specialistica – Sussistenza – Esposizioni mediche – Articolo 157 e 158, Dlgs 101/2020 – Obblighi di giustificazione – Sussistenza – Violazione – Disciplina sanzionatoria – Rapporto tra articolo 14 del previgente Dlgs 187/2000 e articolo 213 del Dlgs 101/2020 – Continuità normativa -  Sussistenza

Secondo la Cassazione, per le esposizioni non giustificate a radiazioni ionizzanti sussiste piena continuità normativa di regime sanzionatorio tra il previgente Dlgs 187/2000 e l'attuale Dlgs 101/2020.
La Suprema Corte (sentenza 36820/2022) ha così respinto il ricorso presentato contro una sentenza di condanna per esposizione non giustificata a radiazioni ionizzanti inflitta dal Tribunale di Palermo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Dlgs 187/2000 ("oggi contemplata, in rapporto di continuità normativa, dal nuovo articolo 213, comma 1, Dlgs 101/2020").
Si tratta di una delle prime sentenze giunte all'esame del Giudice di legittimità sull'applicazione delle nuove regole per la prevenzione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti introdotte dal decreto legislativo 101/2020, provvedimento entrato in vigore il 28 agosto 2020 che, in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, ha mandato in soffitta il Dlgs 230/1995 (radiazioni ionizzanti e rifiuti nucleari) e il Dlgs 187/2000 (esposizioni mediche).
Il Dlgs 101/2020, a sua volta, è stato è recentemente oggetto di un corposo aggiornamento ad opera del Dlgs 203/2022, entrato in vigore il 18 gennaio 2023, che ha riguardato in particolare le norme sulla protezione dei lavoratori e quelle sulla gestione dei rifiuti radioattivi, confermando per il resto l'impianto normativo in parola. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 29 settembre 2022, n. 36820