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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 13 marzo 2023, n. 340

Bonifiche – Ordinanza di diffida – Articolo 244, Dlgs 152/2006 – Individuazione della società madre come corresponsabile dell'inquinamento causato dalla società figlia – Nozione sostanzialistica di impresa – Applicabilità – Sussistenza – Necessità di specifiche maggioranze – Insussistenza – Collegamenti personali tra società madre e società figlia – Rilevenza – Sussistenza - Organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica – Corresponsabilità della società madre ai fini della bonifica – Sussistenza – Individuazione delle responsabilità – Criterio causale del "più probabile che non" – Applicabilità – Sussistenza – Contaminazione storiche – Assenza di divieti normativi di deposito delle sostanze inquinanti all'epoca dei fatti – Irrilevanza – Contaminazione da Pfoa – Assenza della sostanza dalle tabelle di cui all'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/2006 – Irrilevanza – Prescrizione degli obblighi di bonifica – Insussistenza – Permanenza fino alla bonifica della condizione di inquinamento ambientale – Sussistenza

Secondo il Tar Veneto, la società madre è corresponsabile della contaminazione causata dalle attività rientranti nella propria strategia industriale poste in essere dalla società figlia.
Condividendo la corrente giurisprudenziale che accoglie, nella materia ambientale, la concezione sostanzialistica di impresa al fine di estendere le responsabilità ambientali a quei soggetti che hanno reso "comunque possibile" l'attività che ha dato origine all'inquinamento, il Tar del Veneto (sentenza 340/2023) ha così deciso di respingere il ricorso presentato contro una nota con cui la Provincia di Vicenza, ex articolo 244 del Dlgs 152/2006, ha individuato una società madre, in possesso di una partecipazione al 50% nella società figlia, come corresponsabile dell'inquinamento causato dalla seconda.
L'affermazione della responsabilità in questione, ricorda la sentenza richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, non richiede la prova di specifici atti di ingerenza della società madre o di specifiche maggioranze bensì la dimostrazione di una "organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica".
È quindi legittima la valutazione della P.a. che ravvisa in capo alla società madre una corresponsabilità nell'attività economica della società figlia "avendone partecipato attivamente all'avvio per ragioni di strategia aziendale ed avendone sostenuto l'attività, ponendo in essere una condotta idonea a rendere 'comunque possibile' lo svolgimento dell'attività e traendone una duplice utilità, mediante la partecipazione agli utili e l'utilizzo nell'attività del gruppo dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo realizzata sul sito". (AG)

Tar Veneto

Sentenza 13 marzo 2023, n. 340