Sentenza Corte di Cassazione 28 marzo 2023, n. 12814
Rifiuti speciali pericolosi (N.d.R.: articoli 183 e 184, Dlgs 152/2006) - Reato di traffico illecito ex articolo 260, Dlgs 152/2006 (e oggi, in continuità normativa, articolo 452-quaterdecies, Codice penale) - Condotte idonee ad integrare il reato - Mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività/Inosservanza delle prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione - Sussistenza - Iscrizione formale dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali (N.d.R.: articolo 212, Dlgs 152/2006) - Elemento decisivo - Esclusione - Presupposti del reato - Ingente quantitativo di rifiuti - Valutazione complessiva dei rifiuti trattati (anche se le singole operazioni sono di modesta entità) - Necessità - Sussistenza
La condotta illecita idonea ad integrare il reato di traffico illecito di rifiuti deriva non solo dalla mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dall'inosservanza delle relative prescrizioni.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 12814/2023. Nella specie la Corte d'Appello di Napoli condannava gli imputati per aver realizzato un traffico illecito organizzato di ingenti quantitativi di rifiuti di tipo ferroso e di rifiuti speciali pericolosi, in particolare accumulatori al piombo esausti. L'uno quale titolare della ditta che poneva in essere l'illecita attività di raccolta, stoccaggio e commercio all'estero dei rifiuti, sfruttando abusivamente la licenza alla raccolta e trasporto di soli rifiuti speciali non pericolosi, l'altro come gestore formale della società che conferiva alla prima i rifiuti.
La Corte, nel confermare le condanne, precisa che nella fattispecie non può essere ritenuto decisivo il dato dell'iscrizione formale dell'impresa che poneva in essere le attività illecite di raccolta e commercio dei rifiuti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, avendo la Corte già in passato ricordato che la condotta abusiva idonea ad integrare il delitto ex articolo 452-quaterdecies, Codice penale "deriva non soltanto dalla mancanza della autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dall'inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 28 marzo 2023, n. 12814
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