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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 settembre 2020, n. 24974

Rifiuti - Raccolta e trasporto rifiuti in mancanza di iscrizione all'Albo gestori ambientali - Articolo 212, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Applicazione della non punibilità per speciale tenuità del fatto - Articolo 131-bis- Codice penale - Effetti - Revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo - Articolo 260, comma 5, Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies, Codice penale) - Esclusione

L'applicazione della non punibilità per tenuità del fatto nel caso di trasporto illecito di rifiuti non fa venire meno la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del veicolo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 2 settembre 2020, n. 24974 in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006) commesso nel Lazio da un soggetto che col proprio autocarro raccoglieva e trasportava rifiuti urbani e/o speciali e non pericolosi prodotti da terzi consistenti in rottami ferrosi, lignei ed altri rifiuti in genere, senza essere iscritto all'Albo gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006.
Da un lato la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale. Dall'altro però ha escluso l'estensione del beneficio alla sanzione accessoria della confisca del veicolo disposta a norma dell'articolo 260-ter, comma 5, DIgs 152/2006. Infatti il fatto che la sanzione sia collegata all'"accertamento del reato" significa che per l'adozione della confisca obbligatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna. E del resto la "speciale tenuità del fatto" è una causa di non punibilità che non esclude la rilevanza penale del fatto. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 2 settembre 2020, n. 24974