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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 5 maggio 2023, n. 7645

Rifiuti - Veicoli sotto sequestro siti in deposito giudiziario - Combustione dei veicoli a seguito di incendio - Abbandono sul suolo dei rifiuti - Violazione del divieto di cui all'articolo 192, comma 1, Dlgs 152/2006 - Corollari - Ordinanza comunale di rimozione e smaltimento (articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006) - Legittimità - Sussistenza - Obbligo di rimozione dei rifiuti da parte del proprietario del terreno (o del titolare di un diritto reale/di godimento) - Presupposti - Mancata attivazione di misure atte ad impedire/rendere difficoltoso l'accesso di terzi sull'area tramite cancelli, recinzioni, cartelli (N.d.R.: si vedano sul punto, in adesione a un contrapposto indirizzo interpretativo, le sentenze del Tar Campania 104 e 111/2023) - Sussistenza

È obbligato alla rimozione di rifiuti abbandonati il proprietario del terreno che non abbia impedito o reso difficoltoso l'accesso di terzi sull'area anche tramite recinzioni o cancelli.
Lo ha chiarito il Tar Lazio con sentenza 7645/2023 pronunciandosi sulla legittimità dell'ordinanza con cui un Comune laziale ordinava a una società esercente l'attività di deposito giudiziario di veicoli sotto sequestro di procedere alla rimozione e smaltimento degli stessi, quali rifiuti, a seguito di un incendio che ne aveva provocato la completa combustione.
Il Tar, nel confermare la legittimità dell'ordinanza comunale, ricorda che ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 è obbligato alla rimozione dei rifiuti non solo il soggetto che materialmente li ha abbandonati sul suolo, ma anche il proprietario del terreno (o i titolari di diritti reali/di godimento sull'area) che abbia omesso di attivare misure atte a contrastare l'abbandono dei rifiuti da parte di ignoti. È infatti onere del proprietario, precisa il Collegio, impedire o comunque rendere difficoltoso l'accesso sull'area tramite recinzioni, cancelli o cartelli, e mantenere nel tempo efficienti misure di prevenzione e protezione.
Ricordiamo che secondo un opposto indirizzo interpretativo (sentenze Tar Campania 104 e 111/2023) la mancata recinzione del fondo non costituisce di per sé prova della colpevolezza del proprietario considerato che non sempre la recinzione ostacola lo sversamento di rifiuti e che la stessa è una facoltà del proprietario e non un obbligo. (IM)

Tar Lazio

Sentenza 5 maggio 2023, n. 7645