Sentenza Corte di Cassazione 10 agosto 2021, n. 31347
Rifiuti - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Inottemperanza all'obbligo - Responsabilità ex articolo 650, Codice penale e articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Difficoltà economiche in cui versa l'agente - Causa di esclusione dal dolo o colpa - Irrilevanza - Discarica (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 36/2003) - Discarica abusiva - Configurabilità del reato - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Differenze col reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Abbandono reiterato di rifiuti o unica condotta avente ad oggetto una considerevole quantità di materiali - Sussistenza
Le difficoltà economiche dell'agente non costituiscono una causa di esclusione dalla responsabilità per non avere ottemperato all'ordine del Sindaco di rimuovere i rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006.
Un principio ribadito dalla Cassazione (sentenza 10 agosto 2021, n. 31347) che ha affermato come la responsabilità per non avere ottemperato all'ordine del Comune di rimozione dei rifiuti abbandonati (articolo 650, Codice penale e articolo 255, Dlgs 152/2006) consiste in una condotta che può essere commessa con dolo o colpa e la colpevolezza non può essere esclusa in ragione di difficoltà economiche determinate dalla dispendiosità delle operazioni da compiere. Inoltre non deponeva a favore della esclusione della colpa dell'imputato il fatto che ci fosse stato un adempimento a distanza di anni e solo dopo ulteriori sopralluoghi e l'intervenuto sequestro del sito.
Quanto al reato di discarica abusiva, ugualmente contestato, la Cassazione ha confermato come per configurarsi la responsabilità per discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006), è sufficiente l'accumulo di rifiuti in una determinata area, trasformata di fatto in deposito con tendenziale carattere di definitività, sia per effetto di una condotta ripetuta, sia mediante un'unica azione avente ad oggetto una considerevole quantità di materiali. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 10 agosto 2021, n. 31347
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