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Cambiamenti climatici
Giurisprudenza

Sentenza Tribunale Ue 22 marzo 2023, cause riunite T-825/19 e T-826/19

Gas fluorurati a effetto serra – Mercato delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi – Assegnazione delle quote – Articolo 16, regolamento 517/2014/Ue – Nozione di produttore/importatore – Diritto al riconoscimento di valori di riferimento – Sussistenza – Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo – Articolo 7, paragrafo 1, regolamento 2019/661/Ue – Importatore o produttore unico – Regola che incide direttamente sui diritti delle imprese riformando il funzionamento del sistema – Violazione della competenza di esecuzione – Articolo 17, regolamento 517/2014/Ue – Sussistenza – Illegittimità del regolamento 2019/661/Ue – Sussistenza

Il Tribunale europeo ha dichiarato la illegittimità della regola Ue che, nell'ambito della distribuzione delle quote per il commercio di Hfc, impone un "dichiarante unico" alle imprese aventi lo stesso titolare effettivo.
La decisione del Tribunale Ue (sentenza 22 marzo 2023, cause riunite T-825/19 e T-826/19) non ha conseguenze dirette sull'assegnazione dei valori di riferimento – sulla cui base vengono poi distribuite le quote – per il triennio 2021-2023, in quanto la richiesta di annullamento della decisione 2020/1604/Ue, provvedimento intervenuto in corso di giudizio di fissazione dei valori di riferimento in questione, è stata dichiarata irricevibile per motivi formali (diversità di oggetto).
Il Giudice ha invece accolto i ricorsi, presentati da un'impresa italiana e un'impresa spagnola aventi lo stesso titolare, contro le lettere e le mail con cui la Commissione europea aveva loro comunicato, a seguito dell'entrata in vigore dell’articolo 7 ("Imprese con gli stessi titolari effettivi") del regolamento 2019/661/Ue, che solo la società italiana avrebbe avuto diritto ad un'assegnazione di quote in quanto "dichiarante unico" (come poi confermato dalla successiva decisione 2020/1604/Ue).
Il paragrafo 1 dell’articolo 7 in questione, ha invece stabilito la sentenza, è illegittimo avendo la Commissione ecceduto la competenza di esecuzione conferitale dal regolamento F-gas (articolo 17, regolamento 517/2014/Ue): invece di limitarsi a stabilire le regole per il corretto funzionamento del registro delle quote, argomenta il Tribunale, l'Esecutivo Ue ha introdotto una disciplina che, andando a incidere direttamente sui diritti delle imprese interessate a vedersi assegnare e a poter trasferire sul mercato le quote, "riforma il funzionamento stesso del sistema di quote di Hfc". (AG)

Tribunale europeo

Sentenza 22 marzo 2023, cause riunite T‑825/19 e T‑826/19

Ambiente – Regolamento (Ue) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi – Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo – Importatore o produttore unico – Atto che arreca pregiudizio – interesse ad agire – Ricevibilità – Domanda di adattamento del ricorso – Irricevibilità – Eccezione di illegittimità – Interpretazione di un regolamento di esecuzione conforme al regolamento di base – Potere di esecuzione della Commissione