Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2023, n. 18917
Rifiuti speciali (N.d.R.: articolo 184, Dlgs 152/2006) - Deposito incontrollato (N.d.R.: articolo 192, Dlgs 152/2006) - Responsabilità - Nuovo proprietario che subentra nella disponibilità dell'area su cui altri hanno depositato i rifiuti - Omessa rimozione - Concorso nel reato ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Natura del reato di deposito incontrollato di rifiuti - Permanente se attività illecita prodromica al recupero/smaltimento dei rifiuti - Istantanea se attività connotata da una volontà esclusivamente dismissiva - Sussistenza
Il soggetto che subentra nella disponibilità dell'area su cui altri hanno realizzato un deposito incontrollato di rifiuti e che non si attiva per rimuoverli risponde in concorso del reato di cui al Dlgs 152/2006.
Così la Corte di Cassazione (sentenza 18917/2023), dichiarando inammissibile il ricorso presentato contro la pronuncia della Corte d'Appello di Torino che condannava l'imputato, quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, per il reato di deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006. Il deposito, nella fattispecie, era stato realizzato da una società terza prima di concedere in affitto la gestione dell'azienda (impianto di recupero/smaltimento rifiuti) all'impresa rappresentata dall'imputato.
La Corte ribadisce l'orientamento secondo cui, in tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, laddove, dopo l'effettuazione del deposito, muti la titolarità dell'area su cui lo stesso è avvenuto incombe sul nuovo proprietario l'obbligo di rimuovere i rifiuti, con la conseguenza che l'omessa rimozione, contribuendo a protrarre l'irregolarità, vale ad integrare il reato. Tale protrazione, precisa il Collegio, determina il concorso nel reato del successivo detentore, da intendersi, ai sensi dell'articolo 183 del Dlgs 152/2006, non solo nel produttore di rifiuti, ma anche nel soggetto che ne è in possesso.
Nella specie la Corte conferma la configurabilità del reato a carico del ricorrente che, quale successivo detentore, aveva gestito i rifiuti oggetto del deposito incontrollato utilizzandoli come materie prime nello svolgimento della propria attività imprenditoriale. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 5 maggio 2023, n. 18917
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