Sentenza Corte di Cassazione 21 giugno 2023, n. 26805
Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Disciplina sui rifiuti ex Parte IV, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Deroghe - Articolo 185, comma 1, lettera c), Dlgs 152/2006 - Condizioni - Riutilizzo a fini costruttivi allo stato naturale e nello stesso sito in cui sono state estratte - Necessità - Sussistenza - Nozione di sito - Unica area suscettibile di perimetrazione - Integrazione - Aree collocate a breve distanza nel medesimo Comune - Ammissibilità - Esclusione - Aree diverse in cui si svolgono lavori in origine collegati - Ammissibilità - Esclusione - Responsabilità amministrativa degli Enti - Reato di gestione abusiva di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato presupposto commesso a vantaggio dell'Ente (articolo 5, Dlgs 231/2001) - Vantaggio inteso anche come esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa - Ammissibilità - Sussistenza
L'impresa che riutilizza le terre e rocce da scavo in un sito diverso, seppur vicino, da quello di estrazione non può avvalersi della deroga prevista dal Dlgs 152/2006 all'applicazione della disciplina rifiuti.
Lo ha ribadito con sentenza 26805/2023 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un consorzio contro la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna che confermava la condanna dell'Ente ex Dlgs 231/2001 in relazione al reato di gestione abusiva di rifiuti, nella specie terre e rocce da scavo, contestato al Presidente del Consiglio di amministrazione del consorzio.
La Corte, nel rigettare il ricorso, ritorna sull'ambito operativo del termine "sito" di cui all'articolo 185 del Dlgs 152/2006, la norma che esclude l'applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti per le terre e rocce da scavo riutilizzate a fini costruttivi nella medesima area in cui sono state estratte. Per medesimo sito, precisa la Corte, deve intendersi un'area geograficamente definita e determinata, senza che la nozione possa ricomprendere le porzioni di territorio non contigue tra loro, benché vicine e collocate nello stesso Comune, e che abbiano una diversa destinazione.
Corretta dunque, a parere della Corte, la configurazione nella specie di una gestione di rifiuti, integrata dall'attività di trasporto e riutilizzo delle terre e rocce da scavo in un sito diverso da quello di estrazione, indipendentemente dall'eventuale circostanza che i lavori svolti nei due siti fossero in qualche modo sin dall'origine "collegati". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza Corte di Cassazione 21 giugno 2023, n. 26805
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