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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Umbria 23 maggio 2022, n. 325

Rifiuti - Ordine sindacale di rimozione rifiuti (terre e rocce da scavo) ex articolo 192, comma 3 del Dlgs 152/2006 - Persona giuridica quale destinatario ex articolo 192, comma 4 del Dlgs 152/2006 - Presupposti - Accertamento in contraddittorio della colpevolezza intesa quale disfunzione organizzativa/trascuratezza o incuria nella gestione di un bene - Richiamo alla disciplina di cui al Dlgs 231/2001 (N.d.R.: articoli 5 e 6) - Necessità - Sussistenza

Se il destinatario di un ordine di rimozione rifiuti è una persona giuridica occorre accertarne in contraddittorio la "colpevolezza", quale disfunzione organizzativa/trascuratezza nella gestione di un bene.
Così si è espresso il Tar Umbria con sentenza 325/2022 chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto per l'annullamento dell'ordinanza sindacale con cui un Comune umbro aveva intimato alla società ricorrente, a cui era stato concesso in comodato un terreno da utilizzare come deposito di terre e rocce da scavo, la rimozione dei rifiuti ivi presenti ex articolo 192 del Dlgs 152/2006.
Il Tar accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza del Comune perché emessa in assenza di un accertamento in contraddittorio sulla colpevolezza della società destinataria dell'ordine di rimozione. Sul punto il Tar richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in linea con la disciplina di cui al Dlgs 231/2001, anche laddove destinatario del provvedimento di rimozione rifiuti sia una persona giuridica, e non una persona fisica, non si può prescindere dall'accertamento in contraddittorio della relativa colpevolezza (come richiesto dall'articolo 192, comma 3 del Dlgs 152/2006). Colpevolezza da intendersi, in tal caso, quale disfunzione organizzativa o trascuratezza/incuria nella gestione di un bene. (IM)

Tar Umbria

Sentenza 23 maggio 2022, n. 325