Sentenza Tar Umbria 5 luglio 2023, n. 440
Rifiuti – Impianto autorizzato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Articolo 208, Dlgs 152/2006 – Articolo 3, Dpr 59/2013 – Ispezione – Nota regionale che dichiara la conformità della gestione alle prescrizioni autorizzative – Possibilità che raccomandazioni e inviti vengano intese alla stregua di modifica autorizzativa – Insussistenza – Condizioni richieste per la modifica delle autorizzazioni prima della scadenza – Articolo 208, comma 12, Dlgs 152/2006 – Condizioni di criticità ambientale – Rilevanza – Sussistenza – Rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 241/1990 – Avvio di un procedimento finalizzato alla modifica dell'autorizzazione (N.d.R.: articolo 7, legge 241/1990) – Necessità – Sussistenza
La nota che esclude criticità ambientali legate a impianti di recupero rifiuti, anche se raccomanda il rispetto delle prescrizioni autorizzative e la valutazione dei criteri Eow, non modifica l'autorizzazione.
In particolare, argomenta il Tar dell’Umbria nella sentenza 440/2023, la impossibilità di intendere tali raccomandazioni/inviti "alla stregua di una modifica" delle autorizzazioni già in essere, anche per quantità e qualità dei rifiuti, è esclusa quando la nota della P.a., nelle premesse, dà atto della regolare gestione impiantistica e della insussistenza delle condizioni richieste ex lege per la modifica delle prescrizioni autorizzative.
In applicazione di tale principio il Giudice ha deciso di dichiarare inammissibile il ricorso presentato contro una nota con la quale la Regione Umbria, premessa la riscontrata conformità della gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi alle previsioni autorizzative, ha "raccomandato" al titolare dello stesso di operare "nel completo rispetto" delle prescrizioni autorizzative e lo ha "invitato" a valutare la rispondenza del processo produttivo ai più recenti criteri Eow.
Il Giudice, rilevata la insussistenza nel caso specifico delle "criticità ambientali" richieste dall'articolo 208 del Dlgs 152/2006 per la modifica in corso d'opera delle autorizzazioni (oltre che la mancata instaurazione di un procedimento ad hoc), ha escluso che tale nota possa rappresentare una modifica, ancorché "surrettizia", delle condizioni autorizzative (in violazione dello stesso articolo 208). (AG)
Tar Umbria
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