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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 30 giugno 2023, n. 10916

Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog - Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base di telefonia mobile ex articolo 87, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 44 dello stesso decreto) - Diffida comunale dall'eseguire i lavori - Illegittimità - Sussistenza - Poteri comunali - Adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (articolo 8, legge 36/2001) - Sussistenza - Corollari - Potestà di introdurre limiti a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale e di individuare siti sensibili alle immissioni - Sussistenza - Potestà di introdurre divieti generalizzati di installazione degli impianti sul territorio - Esclusione

I Comuni, nel definire i criteri per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, non possono introdurre divieti generalizzati che ne impediscano l'installazione per intere ed estese porzioni di territorio.
Lo ha ribadito il Tar Lazio con sentenza 10916/2023 chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento con cui un Comune laziale diffidava una società dall'eseguire i lavori per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico.
Il Tar, nell'accogliere il ricorso e annullare la diffida comunale, ricorda che ai sensi dell'articolo 8 della legge 36/2001 i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Tale potestà, ricorda il Tar, può dunque legittimare l'introduzione di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale ovvero l'individuazione di siti "sensibili", per destinazione d'uso o qualità degli utenti, alle immissioni radioelettriche. Tuttavia, conclude il Collegio, tale potestà non può tradursi in un divieto di installazione generalizzato in zone urbanistiche identificate, altrimenti ponendosi in contrasto con le funzioni riservate allo Stato relative, tra le altre, alla determinazione dei limiti di esposizione (articolo 4, legge 36/2001). (IM)

Tar Lazio

Sentenza 30 giugno 2023, n. 10916