Regolamento Commissione Ue 2023/2884/Ue
Appalti pubblici - Modifiche ai modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi - Modifiche al regolamento 2019/1780/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 20 dicembre 2023, n. 2023/2884/Ue
(Guue 21 dicembre 2023)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce1, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,
vista la direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione2, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
vista la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce3, in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,
vista la direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce4, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2, primo comma,
vista la direttiva 89/665/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori5, in particolare l'articolo 3-bis,
vista la direttiva 92/13/Cee del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni6, in particolare l'articolo 3-bis,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 della Commissione7 stabilisce i modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici ("formulari elettronici"). Esso ha sostituito il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/19868 della Commissione al fine di adeguare i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento alla trasformazione digitale. Il regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 è stato successivamente modificato nel 2022 per venire incontro a richieste degli Stati membri in ordine a diversi argomenti, tra i quali gli obblighi di comunicazione in relazione alla direttiva 2009/33/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio9, agli appalti pubblici verdi e agli appalti per l'innovazione.
(2) Per allineare i modelli di formulari agli obiettivi strategici dell'Unione, e a fini di chiarezza e coerenza delle comunicazioni, è opportuno inserire campi relativi al regolamento (Ue) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio10, al regolamento (Ue) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e alla direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
(3) Considerata la necessità che gli Stati membri e l'Unione dispongano di modelli e procedure uniformi per la pubblicazione di avvisi e bandi che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui alle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue e 2009/81/Ce, è opportuno aggiungere sei nuovi modelli al fine di permettere alle amministrazioni appaltanti di pubblicare avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ciascun modello nuovo dovrebbe avere una finalità specifica e riguardare la fase di programmazione (avviso di consultazione preliminare di mercato o Pmc, avviso di preinformazione), la fase di gara (avviso o bando di gara), la fase di comunicazione dei risultati (avviso di aggiudicazione, avviso di completamento) e la pubblicazione di un avviso di modifica dell'appalto.
(4) Per migliorare la leggibilità della tabella 2 dell'allegato, è opportuno chiarire il significato e la differenza delle tre diverse categorie di obbligatorietà: "obbligatorio" (O), "obbligatorio condizionatamente" ("OC") e obbligatorio se esistente ("OE"). La categoria "obbligatorio" si riferisce ai campi richiesti da considerazioni tecniche o dalle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue e 2009/81/Ce, mentre "determinate condizioni, quali la pubblicazione volontaria di informazioni in campi facoltativi che hanno una connessione logica e tecnica con i campi "obbligatori condizionatamente". Tale caso comprende i campi che contengono informazioni dettagliate su ricorsi e relative decisioni (da BT-784 a 798), che sono obbligatori condizionatamente in forza della loro connessione logica con il campo facoltativo riguardante i ricorsi e le relative decisioni (BT-783) La categoria "obbligatorio se esistente" significa che se le informazioni in questione esistono, anche se la Commissione non è in grado di verificarlo, devono essere presenti nell'avviso o bando.
(5) Per tenere in considerazione i riscontri trasmessi dagli Stati membri durante il processo che ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2303 della Commissione13, è altresì opportuno adattare e migliorare i modelli di formulari per quanto riguarda la descrizione di determinati termini tecnici e la relativa applicazione di cui alla tabella 2 dell'allegato.
(6) Per consentire una transizione tecnica priva di problemi, è necessario consentire l'utilizzo tempestivo dei campi connessi ai regolamenti (Ue) 2022/1031 e (Ue) 2022/2560 disposti dal regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 come modificato dal presente regolamento oltre ai campi disposti dall'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo che la Commissione avrà pubblicato sulla propria pagina web un avviso per comunicare che i modelli e le procedure per l'invio di avvisi e bandi sono stati adattati allo scopo in questione. Per un periodo transitorio è opportuno che sia possibile utilizzare sia i modelli contenenti le informazioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 come modificato dal presente regolamento che i modelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780.
(8) Al fine di concedere agli Stati membri e alla Commissione il tempo sufficiente per prepararsi all'utilizzo dei nuovi modelli, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere posticipata,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 è così modificato:
1) è inserito il seguente articolo 3-ter:
"Articolo 3-ter
Disposizioni transitorie per i muovi modelli e le modifiche
Dal 1° giugno 2024 al 30 ottobre 2024 i campi relativi al regolamento (Ue) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al regolamento (Ue) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (Ue) 2023/2884 della Commissione (*3) possono essere utilizzati in aggiunta ai campi disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo che la Commissione avrà pubblicato sulla propria pagina web un avviso per comunicare che i modelli e le procedure per l'invio per via elettronica di avvisi e bandi come disposto dall'allegato IX, punto 2, della direttiva 2014/23/Ue, dall'allegato VIII, punto 3, della direttiva 2014/24/Ue e dall'allegato IX, punto 3, della direttiva 2014/25/Ue, sono stati adattati allo scopo in questione.
Dal 1° novembre 2024 al 28 febbraio 2025 sia i modelli contenenti le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento che i modelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2303 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.";
(*1) Regolamento (Ue) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (Gu L 173 del 30 giugno 2022, pag. 1)."
(*2) Regolamento (Ue) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (Gu L 330 del 23 dicembre 2022, pag. 1)."
(*3) Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/2884 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (Gu L, 2023/2884, 21 dicembre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/ 2023/2884/oj)."
2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2024. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° novembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023
Allegato
Nell'allegato al regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780, le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:
"Tabella 1
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Il modello di formulario |
contiene i campi elencati in: |
se utilizzato per la pubblicazione degli avvisi o dei bandi di cui a: |
(descrizione dell'avviso o bando) |
|
Programmazione |
Tabella 2, colonna 1 |
Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente - direttiva generale |
|
Tabella 2, colonna 2 |
Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso di pubblicazione di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente - direttiva generale |
|
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Tabella 2, colonna 3 |
Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/81/Ce |
Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente - direttiva per il settore della difesa |
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Tabella 2, colonna 4 |
Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi - direttiva generale |
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|
Tabella 2, colonna 5 |
Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso periodico indicativo a fini unicamente informativi - direttiva settoriale |
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|
Tabella 2, colonna 6 |
Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/Ce |
Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi - direttiva per il settore della difesa |
|
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Tabella 2, colonna 7 |
Articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue, articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte - direttiva generale |
|
|
Tabella 2, colonna 8 |
Articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte - direttiva settoriale |
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Tabella 2, colonna 9 |
Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/Ce |
Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte - direttiva per il settore della difesa |
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Gara |
Tabella 2, colonna 10 |
Articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva generale, regime ordinario |
|
Tabella 2, colonna 11 |
Articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva generale, regime ordinario |
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Tabella 2, colonna 12 |
Articolo 75, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva generale, regime alleggerito |
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Tabella 2, colonna 13 |
Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva generale, regime alleggerito |
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Tabella 2, colonna 14 |
articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/Ue |
Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara - direttiva sulle concessioni, regime alleggerito |
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Tabella 2, colonna 15 |
Articolo 68, della direttiva 2014/25/Ue, articolo 92, paragrafo 1, lettera c),della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione - direttiva settoriale |
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Tabella 2, colonna 16 |
Articolo 49 della direttiva 2014/24/Ue |
Bando di gara - direttiva generale, regime ordinario |
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Tabella 2, colonna 17 |
Articolo 69 della direttiva 2014/25/Ue |
Bando di gara - direttiva settoriale, regime ordinario |
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Tabella 2, colonna 18 |
Articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/Ce |
Bando di gara - direttiva per il settore della difesa, regime ordinario |
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Tabella 2, colonna 19 |
Articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/Ue |
Bando di concessione - direttiva sulle concessioni, regime ordinario |
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Tabella 2, colonna 20 |
Articolo 75, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/Ue |
Bando di gara - direttiva generale, regime alleggerito |
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Tabella 2, colonna 21 |
Articolo 92, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso di gara - direttiva settoriale, regime alleggerito |
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Tabella 2, colonna 22 |
Articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/Ce |
Avviso di subappalto - direttiva per il settore della difesa |
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Tabella 2, colonna 23 |
Articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso o bando di concorso di progettazione - direttiva generale, progettazione |
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Tabella 2, colonna 24 |
Articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso di concorso di progettazione - direttiva settoriale, progettazione |
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Preavviso di aggiudicazione diretta (PAD) |
Tabella 2, colonna 25 |
Articolo 3 bis della direttiva 89/665/Cee |
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - direttiva generale |
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Tabella 2, colonna 26 |
Articolo 3 bis della direttiva 92/13/Cee |
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - direttiva settoriale |
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Tabella 2, colonna 27 |
Articolo 64 della direttiva 2009/81/Ce |
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - direttiva per il settore della difesa |
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Tabella 2, colonna 28 |
Articolo 3 bis delle direttive 89/665/Cee e 92/13/Cee |
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - direttiva sulle concessioni |
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Risultati |
Tabella 2, colonna 29 |
Articolo 50 della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso relativo all'appalto aggiudicato - direttiva generale, regime ordinario |
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Tabella 2, colonna 30 |
Articolo 70 della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso di aggiudicazione di un appalto - direttiva settoriale, regime ordinario |
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Tabella 2, colonna 31 |
Articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/Ce |
Avviso di aggiudicazione di un appalto - direttiva per il settore della difesa, regime ordinario |
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Tabella 2, colonna 32 |
Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all'allegato VII), della direttiva 2014/23/Ue |
Avviso di aggiudicazione di una concessione - direttiva sulle concessioni, regime ordinario |
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Tabella 2, colonna 33 |
Articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso di aggiudicazione di un appalto - direttiva generale, regime alleggerito |
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Tabella 2, colonna 34 |
Articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso di aggiudicazione di un appalto - direttiva settoriale, regime alleggerito |
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Tabella 2, colonna 35 |
Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all'allegato VIII), della direttiva 2014/23/Ue |
Avviso di aggiudicazione di una concessione - direttiva sulle concessioni, regime alleggerito |
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Tabella 2, colonna 36 |
Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso sui risultati di un concorso di progettazione - direttiva generale, progettazione |
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Tabella 2, colonna 37 |
Articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso sui risultati di un concorso di progettazione - direttiva settoriale, progettazione |
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Modifica dell'appalto |
Tabella 2, colonna 38 |
Articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/Ue |
Avviso di modifica di un appalto - direttiva generale |
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Tabella 2, colonna 39 |
Articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue |
Avviso di modifica di un appalto - direttiva settoriale |
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Tabella 2, colonna 40 |
Articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/Ue |
Avviso di modifica di un appalto – direttiva sulle concessioni |
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Rettifica |
Tutti gli altri modelli di formulario e le sezioni avvisi/bandi e rettifiche della tabella 2 |
Rettifiche di qualsiasi avviso o bando sopra elencati |
Avviso di rettifica |
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Avvisi volontari |
Tabella 2, colonna E1 |
Su base volontaria |
Avviso di consultazione preliminare di mercato |
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Tabella 2, colonna E2 |
Su base volontaria |
Avviso di preinformazione |
|
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Tabella 2, colonna E3 |
Su base volontaria |
Bando o avviso di gara |
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Tabella 2, colonna E4 |
Su base volontaria |
Avviso di aggiudicazione (CAN) |
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Tabella 2, colonna E5 |
Su base volontaria |
Avviso di completamento |
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Tabella 2, colonna E6 |
Su base volontaria |
Avviso di modifica di un appalto |
ISTRUZIONI PER LA LETTURA DELLA TABELLA 2
La prima colonna contiene informazioni sulla gerarchia del campo o della sezione. Ogni campo o sezione con un livello contraddistinto da "++", "+++" e "++++" si colloca nella sezione superiore più prossima contraddistinta da un numero inferiore di segni "+".
La seconda colonna contiene l'identificativo del campo o della sezione.
La terza colonna contiene i nomi dei campi o delle sezioni.
La quarta colonna descrive se il campo o la sezione può essere ripetuto o ripetuta.
La quinta colonna contiene il tipo di dati.
La sesta colonna contiene la descrizione dei campi o delle sezioni.
Le colonne rimanenti descrivono i diversi modelli di formulari e avvisi.
LEGENDA PER LA LETTURA DELLA TABELLA 2
Campi indicanti l'utilizzo
" O": l'avviso o bando deve contenere queste informazioni per la pubblicazione su TED.
"OC": a determinate condizioni (specificate come regole di impostazione dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea) l'avviso o bando deve contenere queste informazioni per la pubblicazione su TED.
"OE": a condizione che tale informazione esista (condizione che in pratica non può essere verificata dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea), essa deve essere presente nell'avviso o bando per la pubblicazione su TED (ad esempio un numero di fax, il riferimento a un PIN che riguarda la procedura).
"F": qUesta informazione può essere presente in un avviso o bando a titolo facoltativo. Se presente, l'informazione sarà pubblicata su TED.
Campi relativi alle direttive:
"D81": avviso o bando di cui alla direttiva 2009/81/Ce.
"D23": avviso o bando di cui alla direttiva 2014/23/Ue.
"D24": avviso o bando di cui alla direttiva 2014/24/Ue.
"D25": avviso o bando di cui alla direttiva 2014/25/Ue.
"TUTTI" avviso o bando utilizzabile in relazione a qualsiasi atto normativo.
"ALTRI": avviso o bando utilizzabile in relazione a qualsiasi altro atto normativo.
Campi relativi ai tipi di avvisi o bandi
"PIN profilo": avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione o di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente.
"PIN sempl.": avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo (non utilizzato come avviso di indizione di gara, non utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte).
"PIN termine": avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte.
"PIN CFC" avviso di preinformazione generale o avviso periodico indicativo (non riguardante servizi sociali o altri servizi specifici) utilizzato come avviso di indizione di gara.
"PIN CFC social": avviso di preinformazione o avviso periodico indicativo riguardante servizi sociali o altri servizi specifici utilizzato come avviso di indizione di gara.
"QS": avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
"CN general": avviso o bando di gara (non riguardante servizi sociali o altri servizi specifici).
"CN social": avviso o bando di gara riguardante servizi sociali o altri servizi specifici
"Subc": avviso o bando riguardante il subappalto.
Progett.: avviso di indizione di un concorso di progettazione o comunicazione dei risultati di un concorso di progettazione.
"VEAT": avviso volontario per la trasparenza ex ante
"CAN general": avviso di aggiudicazione di appalto (non riguardante servizi sociali o altri servizi specifici).
"CAN social": avviso di aggiudicazione di appalto riguardante servizi sociali o altri servizi specifici.
"Compl." e "CC": Avviso di completamento di un appalto
Tabella 2
Campi nei modelli di formulari e negli avvisi o bandi
Note ufficiali
Gu L 216 del 20 agosto 2009, pag. 76.
Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 1.
Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 65.
Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 243.
Gu L 395 del 30 dicembre 1989, pag. 33.
Gu L 76 del 23 marzo 1992, pag. 14.
Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1986 ("formulari elettronici") (Gu L 272 del 25 ottobre 2019, pag. 7).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (Ue) n. 842/2011 (Gu L 296 del 12 novembre 2015, pag. 1).
Direttiva 2009/33/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (Gu L 120 del 15 maggio 2009, pag. 5)
Regolamento (Ue) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (Gu L 173 del 30 giugno 2022, pag. 1).
Regolamento (Ue) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (Gu L 330 del 23 dicembre 2022, pag. 1).
Direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (Ue) 2023/955 (Gu L 231 del 20 settembre 2023, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2303 della Commissione, del 24 novembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (Gu L 305 del 25 novembre 2022, pag. 12).
