Legge 9 ottobre 2023, n. 137
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale - Stralcio - Disposizioni in materia di abbandono dei rifiuti, traffico illecito dei rifiuti, traffico di materiale radioattivo, incendi boschivi, inquinamento e disastro ambientale
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Parlamento italiano
Legge 9 ottobre 2023, n. 137
(Gu 9 ottobre 2023 n. 236)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 ottobre 2023
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105
All'articolo 1:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del Codice di procedura penale, la parola: "indica" è sostituita dalle seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola: "necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,".
2-ter. All'articolo 268 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indaginì";
b) al comma 2-bis, le parole: "affinché nei verbali" sono sostituite dalle seguenti: "affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le parole: "dati personali definiti sensibili dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori".
2-quater. All'articolo 270, comma 1, del Codice di procedura penale, le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse.
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 2:
(omissis)
Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"Articolo 2-bis
Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza
(omissis)
All'articolo 3:
(omissis)
All'articolo 4:
(omissis)
All'articolo 5:
(omissis)
Nel capo III, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
Articolo 5-bis
Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria
(omissis)
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: "primo comma," sono inserite le seguenti: "le parole: "o foreste" sono sostituite dalle seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e";
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del Codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni".
1-ter. All'articolo 32-quater del Codice penale, le parole: "423-bis, primo comma," sono soppresse";
alla rubrica, le parole: "all'articolo 423-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter".
Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
"Articolo 6-bis
Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:
"c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)".
Articolo 6-ter
Modifiche al Codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";
b) all'articolo 25-octies.1:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del Codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";
2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".
3. Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: "dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies";
b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi";
c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà"".
La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: "Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche".
All'articolo 7:
(omissis)
All'articolo 8:
(omissis)
All'articolo 9:
al comma 1, lettera b), le parole: "10-ter, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: ", 10-ter, comma 2,";
al comma 2, le parole: "del Ministero della salute." sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero della salute" e le parole: "dall'articolo 32, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 32, primo comma,".
All'articolo 10:
(omissis)
All'articolo 11:
(omissis)
All'articolo 12:
(omissis)